Il Comitato di Bioetica su Alfredo Cospito: «No a misure coercitive contro la sua volontà»

La risposta del Cnb al ministero: non ci sono motivi fondati per non applicare la legge sul consenso informato e sulle Dat

I membri del Comitato Nazionale di Bioetica condividono il «rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona» e «ritengono che non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta». Che, in via generale, «può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat)». Lo fa sapere lo stesso Comitato, che nella sua riunione plenaria del 6 marzo «ha approvato il documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso». Anche se si riferisce al caso di Alfredo Cospito, fa sapere il Cnb, la risposta ha «un carattere generale». La maggioranza dei componenti del Comitato (19) «ha ritenuto che, nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita». Il Cnb rileva che «la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha sostenuto di recente che: ‘né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna’».


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