Dipendenti sospesi perché senza vaccino, la sentenza del Tar: «Legittimo avergli tolto anche gli alimenti»

I giudici respingono il ricorso presentato da un dipendente pubblico: «Provvedimento conforme alla disciplina»

Gli avevano tolto ogni tipo di contribuzione economica, compreso l’assegno alimentare, perché non aveva fatto il vaccino anti-Covid. Così ha deciso di presentare ricorso, ma il Tar del Lazio lo ha respinto. È quanto successo a un dipendente pubblico cha aveva contestato un provvedimento emesso a inizio 2022, con il quale si prevedeva l’immediata sospensione dal servizio e dallo stipendio fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. Tra i motivi del ricorso veniva contestata la legittimità di obbligare le persone al vaccino in quei contesti dove il rischio di contagio è minimo o quasi assente. Ma per i giudici del Tar invece «i provvedimenti amministrativi adottati risultano conformi alla disciplina» prevista dal decreto legge sulle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia. Il Tar nella sua sentenza ha, inoltre, fatto riferimento alle pronunce della Corte costituzionale, secondo la quale al lavoratore che non si sottopone al vaccino non sono dovuti – nel periodo di sospensione – «la retribuzione né altro compenso, come l’assegno alimentare perché il dipendente ha preso una libera scelta, rivedibile in ogni momento».


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