Parla la prof assenteista Cinzia De Lio: «Mai destituita o avuto multe. Le assenze? Non potevano usarle per il ricorso»

La docente precisa: «Nella mia carriera non ho mai ricevuto una sanzione disciplinare. La tesi delle assenze è infondata»

«Non sono mai stata destituita e non ho ricevuto sanzioni». Rompe il silenzio Cinzia Paolina De Lio, la professoressa di Storia e Filosofia del liceo Veronesi a Chioggia, in provincia di Venezia, che risulta essere stata assente per 20 anni su 24 complessivi di servizio, ragione per cui la Corte di Cassazione ha dato il via libera al Miur per procedere con la destituzione dall’incarico. De Lio, attraverso due comunicati stampa, ha precisato di non essere mai stata destituita dal suo incarico: «Quanto si legge nella sentenza di Cassazione è totalmente non rispondente a verità fondata in diritto. Non vi è alcun cenno della parola “destituzione” nella sentenza di primo grado, ma appare per la prima volta dal nulla nella sentenza d’Appello, poi pedissequamente riportata in quella di Cassazione: ne deriva l’assenza di qualsivoglia fondamento giuridico procedurale». Secondo quanto riferito dalla docente, nel verdetto 17897 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione viene menzionato l’articolo 512 del Decreto legge 297/1994. L’articolo in questione prevede che un insegnante venga dispensato dal servizio per incapacità didattica e non destituito: «La destituzione costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato, e nel corso della mia carriera non ho mai ricevuto una sanzione disciplinare». E De Lio prosegue sottolineando che secondo la dicitura del decreto firmato dal dirigente scolastico è stata dispensata dall’incarico «per incapacità didattica» e non «destituita».


La questione delle assenze

La docente, inoltre, accusa la Corte di Cassazione di aver accolto il ricorso della Corte d’Appello che ha introdotto un elemento nuovo tra le accuse. Il Miur aveva infatti chiesto all’inizio la sospensione dell’incarico della docente solo per «incapacità didattica». Quando il Ministero aveva poi presentato il ricorso alla Corte d’Appello aveva chiesto di dispensare l’insegnante anche per le sue numerose assenze. E De Lio spiega: «Quella delle assenze è una tesi infondata nella realtà, non credibile anche a prima vista e senza conoscere i fatti e gli atti da parte di chiunque sia dotato di pur minimo discernimento ma, soprattutto, è una tesi “nuova” che come tale non avrebbe potuto essere proposta nel ricorso d’Appello». A detta della docente, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto rigettare il ricorso, come accaduto in passato in altri casi in cui in sede di Corte d’Appello veniva citato un “nuovo” elemento non presente nel processo di primo grado. E De Lio conclude: «Mentre, dunque, pacificamente la Corte di Cassazione in tutte le sue sentenze in materia di “nuova” introduzione nel giudizio di Appello si esprime per l’inammissibilità del ricorso, per la prima volta nella storia della Repubblica la stessa Suprema Corte condanna la professoressa De Lio che è stata la vittima dell’introduzione di un tema nuovo in Appello».


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