Se il cane si smarrisce il padrone non è obbligato a denunciare: così la Cassazione rischia di aiutare chi li abbandona

La sentenza: al massimo rischia una multa

Anche se non sporge denuncia per il suo smarrimento, un padrone non può essere condannato per abbandono di animale. Una sentenza della Corte di Cassazione pubblicata lo scorso 18 aprile dalla terza sezione penale assolve un proprietario che non ha voluto riprendersi l’animale quando è stato ritrovato a 200 chilometri da casa. E offre un escamotage per chi vuole abbandonarli. Perché così basterà simulare di averli persi per farla franca. Il Palazzaccio ha annullato senza rinvio la condanna di un uomo accusato di aver abbandonato il suo meticcio nel territorio del comune di Cosenza. Il Messaggero spiega che secondo i giudici della corte «in caso di mancato ritiro dal canile municipale» non si configura il reato di abbandono di animale. Anche se il padrone non lo aveva denunciato.


La multa

In questo caso potrebbe ricevere soltanto una multa. L’imputato aveva spiegato che il suo cane si allontanava spesso da casa. Anche per più giorni. E che lui non era mai andato nel paese in cui è stato ritrovato. L’animale quindi avrebbe percorso 200 chilometri da casa spostandosi addirittura da una regione all’altra. Il proprietario è infatti residente in Puglia. Mentre il cane è stato ritrovato in un comune del cosentino. Poi, grazie al microchip, è stato rintracciato anche il padrone. L’uomo aveva spiegato di essere impossibilitato a ritirarlo inizialmente a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una regione all’altra. E poi per le gravi condizioni economiche in cui versava. Sostenendo di non poter pagare le rette mensili del ricovero nel canile. Il tribunale di Castrovillari lo ha condannato il 24 maggio 2023.


La sentenza

La Cassazione ha accolto il ricorso «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo solo potenziale rilevanza amministrativa». E i giudici hanno anche deciso che «non integra il reato di maltrattamento di animali, nemmeno sotto la forma dell’abbandono la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero preposte, atteso che gli animali ricoverati non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell’attesa della cessione ai privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia». Il reato, secondo gli Ermellini, si configura solo se «il proprietario abbia affidato il proprio cane a un canile privato».

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