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La Cassazione: se un cinghiale distrugge l’auto la Regione deve pagare i danni

cinghiale distrugge auto paga regione cassazione 1
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L'automobilista aveva avuto un incidente nel 2008. Nei giorni scorsi la sentenza definitiva

Se l’auto finisce distrutta da un animale selvatico in strada la Regione dovrà pagare i danni. Una sentenza della Corte di Cassazione ha dato ragione a un automobilista dopo un procedimento giudiziario durato 17 anni. L’incidente, racconta oggi Il Messaggero, era avvenuto il 27 luglio del 2008 in provincia di Modena. Quindi a sborsare i soldi dovrà essere l’Emilia Romagna. L’automobilista si trovava nel comune di Pavullo nel Frignano. Stava percorrendo via Benedello quando un cinghiale è uscito dalla vegetazione a margine della strada. Il veicolo si è ribaltato ed è finito distrutto.

La causa

A quel punto l’uomo ha citato in giudizio il Comune di Pavullo nel Frignano, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena. In primo grado il tribunale di Modena ha respinto la richiesta di risarcimento. In appello i giudici hanno riconosciuto a responsabilità della Regione e del Comune, condannandoli a pagare 20.300 euro. L’ente ha impugnato la decisione. Ma il Palazzaccio gli ha dato torto. La Regione sosteneva di essere «priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica» e di avere trasferito «le relative funzioni alle Province». Riteneva anche che l’automobilista dovesse dimostrare in concreto la colpa dell’ente. Per i giudici, invece, «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione». Nelle motivazioni non viene fatto valere il dovere di custodia degli animali, ma la proprietà.

Il cinghiale

Perché «le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema». Per i giudici, quindi, «nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione», in quanto titolare della competenza normativa «in materia di patrimonio faunistico» e anche «delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica». Anche quando vengono svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

La rivalsa

La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata la sorveglianza. La Corte a gennaio aveva condannato la Regione Marche per i danni subiti da un uomo che, mentre percorreva in auto una strada provinciale, si era scontrato con un capriolo. L’articolo del codice civile che viene considerato è quello che prevede che «il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

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