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La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche nelle unioni civili: ecco cosa cambia

17 Settembre 2025 - 21:16 Ugo Milano
unioni civili
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La Suprema corte ha chiarito che, in caso di rottura di un’unione civile, è possibile stabilire un assegno periodico a favore del partner economicamente più debole. Valgono le stesse regole del divorzio

L’assegno di mantenimento non sarà più un istituto riservato agli ex coniugi, ma potrà essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25495 depositata mercoledì 17 settembre, accogliendo il ricorso di una donna che, al termine di una relazione omoaffettiva formalizzata con unione civile, chiedeva un contributo economico all’ex compagna. La Prima Sezione Civile della corte ha chiarito che, in caso di rottura di un’unione civile, è possibile stabilire un assegno periodico a favore del partner economicamente più debole.

I criteri per l’assegno di mantenimento

I criteri da applicare, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Palazzaccio, sarebbero gli stessi previsti dall’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio del 1970: occorre verificare l’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza, l’impossibilità di procurarseli nonostante un impegno diligente e l’eventuale squilibrio economico determinato dai sacrifici compiuti per la vita comune.

La doppia funzione dell’assegno

La decisione riconosce così una doppia funzione all’assegno. Da un lato, quella assistenziale, che serve a garantire all’ex partner un livello di vita dignitoso. Dall’altro, quella compensativa, che mira a riequilibrare i rapporti economici quando uno dei due abbia rinunciato a opportunità lavorative o personali per sostenere la coppia o favorire la crescita del patrimonio comune. È il caso, ad esempio, di chi abbia lasciato il proprio lavoro per occuparsi della casa o per agevolare la carriera dell’altro partner.

L’unione civile sul piano giuridico

Pur avvicinandosi molto al matrimonio, l’unione civile conserva alcune differenze sul piano giuridico. Non esiste la fase della separazione, ma si passa direttamente allo scioglimento, e non è previsto un assegno durante quel periodo intermedio. Tuttavia, sul fronte del mantenimento post-rottura, la Cassazione ha ora ribadito che valgono le stesse regole del divorzio. Resta aperta, invece, la questione delle convivenze di fatto. La sentenza non riguarda le coppie non formalizzate, che continuano a disporre di strumenti più limitati, come i contratti di convivenza, ma non di un assegno economico equiparabile a quello riconosciuto agli ex coniugi o agli ex partner delle unioni civili.

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