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Sullo sciopero del 3 ottobre ora il Garante apre un procedimento sui sindacati: le prossime mosse

22 Ottobre 2025 - 18:34 Alba Romano
sciopero 3 ottobre cgil garante legge cosa dice
sciopero 3 ottobre cgil garante legge cosa dice
Il vicepremier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini ha espresso «soddisfazione». Ma ora che può accadere?

Non è finito qui lo scontro tra sindacati e governo. La commissione di garanzia per lo stop del 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, per il blocco alla Global Sumud Flotilla – ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti dei sindacati che hanno incrociato le braccia. Il Garante già lo scorso 2 ottobre aveva segnalato la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’articolo 2, comma 7. Perché in Italia si può scioperare senza preavviso solo «nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». Eppure, nonostante l’avviso, lo stop c’è stato, così come la larga partecipazione delle manifestazioni di piazza per la Sumud Flotilla.

La «soddisfazione» di Salvini

Il vicepremier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini ha espresso «soddisfazione» per l’ultima mossa del Garante. Lo riporta in una nota il Mit. Ma ora che può accadere? La commissione può deliberare le sanzioni pecuniarie, stabilite in base alla gravità dell’interruzione del servizio pubblico essenziale. E a pagarle però dovrebbero esser i sindacati.

Cosa può fare il garante contro i sindacati: le sanzioni contro le organizzazioni sindacali

Se il sindacato aderisce allo sciopero in violazione delle disposizioni dell’ art. 2, la L. 146/1990 (che tutela l’erogazione dei servizi essenziali) il garante si può rivalere sulle sigle in diversi modi. Il primo è la sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione. Si parla di una cifra non inferiore a euro 2.500 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della di quanto è grossa la sigla sindacale, la gravità della violazione e la recidiva dell’organizzazione stessa, nonché delle ripercussioni sul servizio pubblico. Poi le stesse organizzazioni possono esser sospese dai tavoli delle trattative, in un periodo di massimo due mesi dalla cessazione del comportamento (quindi dalla data dello sciopero). Infine i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione possono esser devoluti all’Inps, nella gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Per il 3 ottobre non c’è stata precettazione

Se ci fosse stata precettazione, ricorribile comunque davanti al Tar, le sanzioni sarebbero state chiare. Sia per le sigle sindacali (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza), sia che per dipendenti, professionisti o piccoli imprenditori (sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000). Ma per il 3 ottobre non c’è stata precettazione, solo la dichiarata illegittimità da parte del Garante. D’altronde l’ordinanza doveva essere emessa entro 48 ore prima dell’inizio dello sciopero, non c’è stato tempo e questa casistica non rientrava tra l’altro nei casi derogabili al preavviso di 48 ore.

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