Condominio, l’amministratore che non fornisce al creditore i nomi dei morosi paga 30 euro per ogni giorno di ritardo

Un amministratore di condominio che non comunica a un creditore i nominativi dei condòmini morosi, insieme alle rispettive quote millesimali, può essere condannato personalmente dal giudice e costretto a pagare una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Lo ha stabilito il Tribunale di Torre Annunziata con una sentenza del 28 maggio 2026.
Il caso
La vicenda nasce dal ricorso di un avvocato che vantava un credito di 2.953,61 euro nei confronti di un condominio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, derivante da una precedente ordinanza giudiziaria. Dopo aver notificato il titolo esecutivo e il precetto senza ottenere il pagamento, il professionista aveva chiesto all’amministratore del condominio di ricevere le tabelle millesimali e l’anagrafe condominiale, con l’indicazione della quota di debito attribuibile a ciascun condomino.
La richiesta era stata inviata prima al precedente amministratore e poi a quello subentrato, ma senza ottenere alcuna risposta. Da qui il ricorso al tribunale.
Perché quei dati sono importanti
Nella motivazione il giudice ricorda che l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile impone all’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. La finalità della norma, spiega il tribunale, è consentire al creditore di agire direttamente contro i singoli proprietari inadempienti. Per questo motivo l’obbligo non riguarda soltanto i nominativi, ma anche le informazioni anagrafiche e le quote millesimali.
Secondo la sentenza, infatti, «l’obbligo di comunicazione deve essere comprensivo delle informazioni anagrafiche» necessarie a individuare correttamente i soggetti contro i quali procedere. Il tribunale aggiunge inoltre che il creditore ha diritto a conoscere anche i millesimi attribuiti ai singoli condomini morosi, perché «la conoscenza dei dati millesimali è strumentale per garantire la fruttuosità delle azioni esecutive». In assenza di tali informazioni, infatti, il creditore non sarebbe in grado di verificare «la correttezza della quota che dovrebbe essere versata dai singoli condomini morosi».
L’amministratore risponde personalmente
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la responsabilità dell’amministratore. Il giudice richiama infatti una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025), secondo cui «l’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all’amministratore in proprio», trattandosi di «un dovere legale di cooperazione con i creditori». Per questa ragione il tribunale ha ritenuto che la domanda dovesse essere accolta nei confronti dell’amministratore personalmente e non del condominio.
La sentenza sottolinea infatti che la mancata consegna di questi dati non riguarda i poteri rappresentativi esercitati dall’amministratore per conto del condominio, ma un obbligo che grava direttamente sulla sua persona.
La condanna
Il Tribunale di Torre Annunziata ha quindi ordinato all’amministratore di comunicare al creditore le tabelle millesimali e l’anagrafe condominiale, con l’indicazione del debito attribuibile a ciascun condomino. Inoltre, ha fissato una misura di coercizione indiretta: la documentazione dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza: in caso contrario l’amministratore dovrà versare «euro 30 per ogni giorno di ritardo» a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

