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L’aborto è una decisione della donna: così la Cassazione boccia la richiesta di un uomo che chiedeva indietro una donazione per «ingiuria»

20 Maggio 2026 - 10:06 Francesca Milano
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La decisione di interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi 90 giorni, senza informare il padre del bambino, non basta da sola a giustificare la revoca di una donazione per «ingiuria» e «ingratitudine». È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione in un’ordinanza pubblicata il 16 maggio 2026, con cui i giudici hanno accolto il ricorso di una donna a cui l’ex compagno aveva chiesto la restituzione di due donazioni immobiliari dopo aver scoperto che lei aveva abortito senza coinvolgerlo nella decisione.

L’accusa dell’uomo

La vicenda nasce da una relazione iniziata nel 2009. L’uomo aveva donato alla compagna due metà indivise di un appartamento con autorimessa a Sassuolo. Secondo quanto si legge nell’ordinanza, la donazione era stata fatta «per consolidare il legame affettivo iniziato ai primi del 2009». Secondo la sua ricostruzione, la donna – che aveva già un figlio avuto da una precedente storia – aveva interrotto la gravidanza senza dirglielo, nonostante lui desiderasse diventare padre. Per questo l’uomo aveva chiesto la revoca delle donazioni sostenendo di aver subito una «ingiuria grave», che è uno dei casi previsti dall’articolo 801 del Codice civile per la revoca di una donazione.

Le sentenze di primo e secondo grado

In primo e secondo grado i giudici gli avevano dato ragione. La Corte d’appello di Bologna aveva infatti ritenuto che la scelta della donna di abortire senza coinvolgere il compagno potesse rappresentare «espressione di mancanza di riconoscenza e di malanimo» tale da configurare un’ingiuria grave nei confronti del donante.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, però, ha ribaltato questa impostazione. Secondo i giudici, la legge 194 del 1978 attribuisce esclusivamente alla donna la decisione sull’interruzione della gravidanza entro i primi 3 mesi. Nell’ordinanza si legge infatti: «Va considerato, in proposito, che secondo l’articolo 4 della legge n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione». E ancora: «L’articolo 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito».

Per i giudici, dunque, il fatto che la donna abbia abortito senza parlarne con il compagno non può automaticamente trasformarsi in una manifestazione di “ingratitudine” tale da giustificare la restituzione dei beni ricevuti in donazione. La Cassazione sottolinea infatti che per revocare una donazione serve un comportamento che esprima «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante» e una vera «mancanza di rispetto della dignità» della persona.

Il principio riformulato

Nel caso concreto, invece, la Corte ritiene che i giudici d’appello abbiano attribuito troppo peso alla scelta abortiva in sé, senza dimostrare ulteriori elementi offensivi o umilianti nei confronti dell’uomo.

Da qui il principio di diritto formulato dalla Cassazione: «In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione».

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