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Perché anche Sempio (come Stasi) potrebbe chiedere il rito abbreviato

sempio stasi
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Dal 2019 non è più possibile chiedere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, ma il caso Garlasco è avvenuto nel 2007 e quindi anche Sempio potrebbe beneficiarne, come ha fatto Stasi
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Dopo la recente chiusura delle indagini preliminari a carico di Andrea Sempio, è ora probabile che la Procura eserciti l’azione penale contestandogli il delitto omicidio aggravato, punibile, almeno in astratto, con l’ergastolo.

A questo punto si pone un interrogativo: Andrea Sempio potrebbe accedere al giudizio abbreviato rito speciale all’epoca scelto da Alberto Stasi? La questione è rilevante perché questo rito speciale costituisce una sorta di “assicurazione” contro l’ergastolo: l’imputato rinuncia al dibattimento – cioè alla fase del processo nella quale si concentrano le principali garanzie, ivi inclusa una ampia possibilità di introduzione di prove a discarico – accettando di essere giudicato sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero; in cambio, però, in caso di condanna, la pena perpetua viene sostituita con quella di trent’anni di reclusione.

Vale la data del delitto

A prima vista sembrerebbe impossibile per Andrea Sempio accedervi. La legge n. 33 del 2019, intitolata “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”, non ammette il ricorso a questo rito per i reati puniti con l’ergastolo.

Ma il “delitto di Garlasco” risale al 2007 e la stessa riforma del 2019, all’articolo 5, ha previsto che il nuovo divieto si applichi soltanto ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, vale a dire dopo il 20 aprile 2019. Per questa ragione, Andrea Sempio potrebbe ancora chiedere di essere giudicato con rito abbreviato e la sua richiesta non potrebbe essere rigettata: il giudizio abbreviato costituisce infatti un diritto dell’imputato, rispetto al quale né il pubblico ministero né il giudice dispongono di un potere di veto.

Il silenzio di Sempio

Corso Bovio, un maestro dell’avvocatura ormai scomparso, realizzò un bigliettino dove, a caratteri dorati, era scritto “Il silenzio è d’oro” e, in piccolo, in basso a sinistra, un consiglio: “AvvaleteVi, art. 64 co. 3 c.p.p.”. Era uno scherzo, ma sintetizzava un diritto riconosciuto dal nostro ordinamento. Un diritto di cui si è avvalso Andrea Sempio, d’accordo con i suoi legali. Questo perché la persona accusata di un reato in Italia ha il diritto di non rispondere alle domande degli inquirenti o del giudice. Infatti, mentre le persone informate sui fatti e i testimoni hanno l’obbligo, quando interrogati, di parlare e dire la verità, indagati e imputati possono, se lo ritengono, limitarsi a tacere. Nel nostro sistema vige infatti il principio per cui nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi: un rischio concreto, se chi è sospettato di avere commesso un reato fosse obbligato a rispondere secondo verità.

Il biglietto dell’avvocato Corso Bovio

Decisivi i prossimi 20 giorni

Detto questo, è del tutto fisiologico che nel corso delle indagini la persona sottoposta a indagini si limiti ad un “no comment”, come ha fatto Sempio. In questa fase, infatti, esiste un’asimmetria informativa assai svantaggiosa per l’indagato, che non conosce gli atti già raccolti e studiati dagli inquirenti e può perciò essere colto di sorpresa dalle domande dei magistrati, fornendo risposte che, con una maggiore riflessione e possibilità di documentarsi, risulterebbero più meditate, precise e credibili.

Ancor più nel rito ordinario, quando il pubblico ministero, concluse le indagini, prima di esercitare l’azione penale – cioè dare impulso al processo – è obbligato a notificare un avviso. In questo atto, oltre a precisare la condotta contestata, avverte l’indagato che le indagini sono terminate, che gli atti sono a sua disposizione per la visione e l’estrazione di copia, e che ha venti giorni per compiere una serie di attività difensive volte a far cambiare idea all’accusa. Tra queste vi è anche la richiesta di essere interrogato: se presentata entro il termine appena indicato, il pubblico ministero deve accoglierla, pena la nullità di tutti gli atti successivi.

La revisione per Stasi

Come è possibile che vengano svolte indagini nei confronti di una persona in base a una ipotesi accusatoria in contrasto con quanto già accertato in una sentenza passata in giudicato? Non sarebbe prima necessario “riformare” quella decisione? È quello he in queste ore molti si chiedono a proposito di Andrea Sempio e Alberto Stasi.

È senz’altro possibile che il pubblico ministero coltivi un’indagine in contrasto con verità giudiziarie già accertate. Va precisato, però, che a differenza di una sentenza di assoluzione – che una volta irrevocabile non può più essere messa in discussione – una di condanna, anche passata in giudicato, può essere revocata, sia pure solo in casi eccezionali. Uno di questi si verifica quando, dopo la sentenza, sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.

Dunque, se nel corso della nuova indagine – che sembra oramai terminata a Pavia – dovessero emergere elementi di prova che mettono in discussione l’impianto della sentenza di condanna di Alberto Stasi, si potrà chiedere la revisione del processo e, in attesa dell’esito, anche la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. La Corte d’appello di Brescia dovrà verificare anzitutto l’ammissibilità della domanda, cioè se esistono davvero queste “nuove prove” e se in astratto sono in grado di travolgere la decisione. In caso positivo, la stessa Corte dovrà poi giudicare se, in concreto, le prove sopravvenute siano tali da determinare il proscioglimento con conseguente revoca della precedente sentenza di condanna.

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