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Cassazione, per un neopatentato guidare un’auto troppo potente non equivale a guidare senza patente

14 Maggio 2026 - 09:06 Francesca Milano
incidente auto neopatentato
incidente auto neopatentato
La Suprema Corte ribalta la sentenza d'Appello: guidare un mezzo superiore ai 55 kw/t non significa essere "non abilitati"
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Fare un incidente con un’auto troppo potente per un neopatentato non equivale a guidare senza patente. E quindi l’assicurazione non può chiedere indietro i soldi del risarcimento invocando la clausola che esclude la copertura per i conducenti “non abilitati alla guida”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13834 pubblicata il 12 maggio 2026.

L’incidente e i primi due gradi di giudizio

La vicenda nasce da un incidente mortale avvenuto il 7 giugno 2012. Alla guida dell’auto c’era un giovane che aveva preso la patente B da meno di un anno e che guidava un’auto con un rapporto potenza/peso superiore ai limiti consentiti ai neopatentati (55 kw/t). Dopo lo schianto, l’assicurazione risarcì i familiari della vittima versando oltre un milione di euro tra il 2012 e il 2018. Successivamente la compagnia assicurativa chiese all’assicurato di restituire fino a 500mila euro, sostenendo che il contratto escludeva la copertura nei casi di incidenti provocati da persone “non abilitate alla guida”.

Una tesi accolta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello di Torino. Ma la Cassazione ha ribaltato tutto, chiarendo che il ragazzo aveva comunque una patente valida per quel tipo di veicolo.

La decisione della Cassazione che ribalta tutto

Nell’ordinanza i giudici spiegano che per «mancanza di abilitazione alla guida» deve intendersi l’assoluto difetto di patente (oppure la sospensione, la revoca o la sopravvenienza di condizioni ostative). Oppure – aggiungono – la persona dovrebbe essere alla «guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente». Ma la Cassazione chiarisce che un’auto di potenza superiore a 55 kw/t «non è un mezzo di tipo diverso rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente B».

Per questo motivo, aggiunge la Corte, «ciò impedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona ‘non abilitata alla guida’».

La clausola troppo vaga dell’assicurazione

Secondo i giudici, inoltre, la clausola dell’assicurazione era troppo vaga. L’espressione «conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore», si legge nella sentenza, «è di per sé ambigua». E proprio per questa ambiguità doveva essere interpretata «in senso sfavorevole al predisponente», cioè alla compagnia assicurativa che aveva scritto il contratto.

La Suprema Corte ha quindi fissato un principio chiaro: «il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione».

L’accoglimento del ricorso

Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso del padre del ragazzo che guidava e ha respinto definitivamente la richiesta dell’assicurazione di recuperare le somme pagate ai familiari della vittima.

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