Svuotare il conto al coniuge non è reato: la Consulta solleva dubbi sulla legittimità della norma
Sottrarre denaro al proprio coniuge, appropriarsi dei suoi beni o utilizzare una delega bancaria per disporre dei suoi risparmi può avere conseguenze importanti sulla sua indipendenza economica. Eppure, l’articolo 649 del codice penale può impedire di punire alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari. È proprio questa disposizione a essere finita al centro dell’attenzione della Corte costituzionale, che con l’ordinanza n. 162 del 2026 ha sollevato davanti a sé stessa una questione di legittimità costituzionale. Il dubbio riguarda la compatibilità della norma con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, che tutelano i diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza e la famiglia.
Una norma che risale al 1930
L’articolo 649 fa parte del codice penale del 1930, noto come codice Rocco. La disposizione era stata introdotta con l’obiettivo di tutelare «la istituzione familiare e la sua coesione», evitando che determinati reati patrimoniali commessi tra familiari fossero puniti. Per usare un lessico non giuridico – scrive Carlo Rimini, ordinario di diritto privato, al Corriere della Sera – la norma sostanzialmente significa: se un marito mette le mani nelle tasche della moglie (o viceversa), è meglio non guardare, perché i panni sporchi si lavano in famiglia. Questa impostazione è oggi oggetto di una questione costituzionale: la protezione dell’unità familiare può giustificare una minore tutela dei diritti delle persone che ne fanno parte? Il problema riguarda anche gli abusi economici, che possono privare una persona dei propri risparmi e comprometterne l’autonomia. La violenza all’interno della famiglia, infatti, non si manifesta soltanto attraverso aggressioni fisiche, ma può assumere anche una dimensione patrimoniale.
Violenza economica e diritti della persona: i dubbi della Consulta
La questione sollevata dalla Corte richiama il rapporto tra la protezione della famiglia e quella dei singoli componenti. In altri termini, l’esigenza di preservare la coesione familiare non può essere considerata separatamente dai diritti e dalla dignità delle persone. Come ricorda la Consulta, «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti». La norma, però, è ancora vigente e continuerà a esserlo fino a quando non interverrà una modifica legislativa o una decisione della Corte costituzionale che ne dichiari l’illegittimità, nei limiti stabiliti dalla pronuncia.
Il richiamo al Parlamento rimasto inascoltato dal 2015
La Consulta aveva già invitato il legislatore a intervenire nel 2015. Da allora sono trascorsi undici anni, durante i quali si sono succeduti diversi governi e maggioranze parlamentari, senza che il Parlamento modificasse la disciplina. Con l’ordinanza n. 162 del 2026, la questione torna al centro dell’attenzione istituzionale. Il Parlamento ha la possibilità di intervenire con una riforma che definisca in modo equilibrato i casi nei quali la non punibilità non debba trovare applicazione. Se il legislatore non interverrà, spetterà alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla questione. La Corte, tuttavia, non dispone degli stessi strumenti del Parlamento per elaborare una disciplina organica e articolata. Il suo compito, infatti, è verificare la compatibilità della norma con la Costituzione.
Foto copertina: PEXELS/AHSANJAYA

