Nessuna correlazione tra vaccini e autismo: Cassazione respinge il ricorso di una coppia milanese

Per i giudici «non sono sindacabili in sede penale le direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici che hanno escluso il nesso vaccino-autismo»

Non c'è nessuna correlazionetra i vaccini e l'insorgenza dell'autismo. A scriverlo nero su biancoè la Corte di Cassazione, che si è trovata a vagliare -e ad archiviare per manifesta infondatezza -il ricorsodiuna coppia di genitori milanesi che nel 2016 aveva presentato denuncia per lesioni e abuso d'ufficio contro ignotisostenendo che la propria figlia si fosse ammalata di autismo a causa dei vaccini.


Così, dopo i casi del 2017 e del 2018, nella sentenza 2983 i giudici hanno nuovamente escluso la correlazione tra vaccini e autismo rilevando che «non sono sindacabili in sede penalele direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici che hanno escluso il nesso vaccino-autismo», confermando la decisione del gip di Milano.


Inizialmente la Commissione medica di Milano aveva accolto la richiesta di risarcimento per danni avanzata dalla coppia, revocandola poi pochi mesi dopo«essersi adeguata alle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute»,che sulla base di innumerevoli studi scientifici escludeva categoricamente la sussistenza di una correlazione tra vaccini e insorgenza di autismo infantile.

Secondo la Cassazione, inoltre, la denuncia per lesioni sarebbe stata presentata tardivamente «in quanto l'annullamento in autotutela del primo provvedimento era stato adottato in conformità alle direttive ministeriali, fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici, quindi, nell'ambito di una valutazione discrezionale, di natura tecnica, non sindacabile in sede penale».

Confermando la decisione del Gip di Milano, i giudici hannoritenuto che «la base valutativa, costituita da dati scientifici, e l'allineamento agli stessi in sede di revisione del precedente giudizio espresso escludevano l'ingiustizia del danno e, anche a voler ritenere sussistente una violazione di legge, mancava un qualsiasi indizio che potesse far prospettare che la pretesa condotta irregolare si inserisse in un contesto di obiettiva volontà di 'abuso', consistente nel voler intenzionalmente provocare un danno ingiusto».

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