Pedofilia, la rivoluzione del Papa: nuova legge per tutelare i minori in Vaticano

La norma del pontefice istituisce l’obbligo di denuncia penale e la rimozione dei religiosi condannati. Alle persone offese è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza. Entrerà in vigore il 1° giugno

Cambio di passo concreto in Vaticano. Dopo le centinaia di casi di pedofilia ad opera di religiosi tra le mura delle Chiese, Papa Francesco, con un motu proprio, introduce una nuova legge, la numero 297. In base a questo provvedimento del pontefice vengono dunque rafforzate le norme «per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili nell'ambito della curia romana e nello Stato della Città del Vaticano».


La nuova norma, che entrerà in vigore il primo giugno di quest'anno, dispone l'obbligo di denuncia penale per chi compie il reato di pedofilia. Reato la cui giurisdizione viene affidata agli organi giudiziari vaticani.


Non solo. La legge 297 prevede anche pene severe per i religiosi che si macchiano di questi crimini. In particolare, verrà «rimosso dai suoi incarichi il religioso condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile». Largo spazio poi alla riabilitazione psicologica e al reinserimento sociale della vittima.

Papa Francesco dispone:

Venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale; sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente. Sia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Il vicario di Roma avrà l'obbligo di segnalare al pm ogni notizia di abuso che «non sia infondata», allontanando «in via precauzionale» il presunto autore degli abusi dalle attività pastorali. La stessa legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili prevede inoltre che «Il termine di prescrizione dei reati, di cui all'articolo 1, è di 20 anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età».

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Sanzioni per chi non denuncia

La sanzione per chi non denuncia i reati su minori o persone vulnerabili è pari a una multa da mille a 5.000 mila euro. Se il fatto è commesso da un agente ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi.

Assistenza alle vittime

Alle persone offese è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale.

Programmi di formazione

Tra le varie disposizioni del motu proprio di Papa Francesco c'è la formazione:

Programmi di formazione per il personale della curia romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori e delle persone vulnerabili, nonché sui mezzi per identificare e prevenire tali offese e sull'obbligo di denuncia.

I diritti delle vittime

La persona offesa è informata dell'adozione e della cessazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, provvisori o definitivi, disposti a carico dell'imputato; direttamente o per il tramite del difensore, può fornire prove, sollecitare il compimento di specifiche attività investigative e chiedere di essere sentita; ha diritto alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché della riservatezza dei dati personali; ha diritto all'adozione di misure idonee ad evitare un contatto diretto con l'imputato, salve le inderogabili esigenze del procedimento.

Il codice Zanardelli

«Vale la pena sottolineare che qui non si parla di leggi canoniche, ma di leggi penali dello Stato della Città del Vaticano – afferma il direttore responsabile del dicastero della Comunicazione Andrea Tornielli – dove, non essendo mai stato adottato il codice Rocco promulgato in Italia nel periodo fascista, ancora vige il codice penale Zanardelli che per questi reati prevedeva prescrizioni mai superiori ai quattro anni dal compimento del reato stesso».

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Glossario

Motuproprio = significa moto proprio, di propria iniziativa. è l’atto e il documento di una concessione emanata direttamente e unicamente dal sovrano. Nella cancelleria pontificia i motupropri furono introdotti sotto Innocenzo VIII e usati soprattutto in ambito amministrativo; simili ai brevi e privi di sigillo, erano in pergamena e autografati dal papa.

(fonte: Treccani)

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