Emergenza Coronavirus: esteso a 45 giorni il termine per l’esame congiunto in caso di cessione d’azienda

Restano alcuni nodi da sciogliere, per evitare di dare l’ennesimo compito di interpretazione ai “tecnici” che si troveranno a dover applicare la norma

La legge di conversione del decreto “Cura Italia” interviene sulla durata dell’esame congiunto in caso di trasferimento di azienda, estendendolo fino a 45 giorni qualora azienda e sindacati non raggiungano un accordo. Nel caso di cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) che occupi più di 15 lavoratori, l’art. 47 della Legge 428 del 1990 dispone che il cedente e il cessionario ne debbano dare comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali (“RSA”) e alle rispettive organizzazioni di categoria.


In mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, l’informazione deve essere fornita alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’informativa ai sindacati deve indicare la data del trasferimento, i motivi del trasferimento, le possibili conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e, infine, le eventuali misure previste in loro favore.


I sindacati che hanno ricevuto la comunicazione hanno facoltà di richiedere un esame congiunto nei successivi sette giorni e tale esame deve iniziare entro sette giorni dalla richiesta. L’intero iter di informazione – consultazione sindacale è considerato concluso nell’ipotesi in cui le parti non raggiungano alcun accordo entro i successivi dieci giorni.

Tale termine viene, appunto, esteso fino a 45 giorni grazie all’ennesimo intervento del governo volto a fronteggiare le conseguenze negative dell’attuale stato emergenziale causato dal Covid–19.

In particolare, tale estensione opererà per le procedure di cessione in corso fino al prossimo 17 agosto 2020, concedendo alle parti più tempo per provare a trovare un accordo. Tuttavia, il legislatore ha dimenticato di raccordare l’estensione concessa con il termine previsto per avviare la procedura di consultazione che, secondo la disciplina generale, deve essere iniziata almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto di trasferimento.

Per tale ragione, le aziende potrebbero trovarsi nella paradossale situazione di aver avviato l’esame congiunto per tempo ma, non avendo raggiunto un accordo entro lo stesso termine, non potranno considerare esaurita la procedura e dovranno necessariamente rinviare la conclusione del contratto di cessione, continuando a trattare sino all’esaurimento dei 45 giorni, per non incorrere in una ipotesi di condotta antisindacale. 

Ma non basta. La norma, così come è scritta, potrebbe ingenerare confusione sul suo ambito “temporale” di applicazione, non essendo ad oggi chiaro se l’estensione temporale riguarderà tutte le procedure di consultazione avviate (e non concluse) entro il 17 agosto o solo quelle pendenti a tale data. 

Auspichiamo che tali nodi interpretativi vengano sciolti, per evitare di dare l’ennesimo compito di interpretazione ai “tecnici” che si troveranno a dover applicare la norma.

In copertina Unsplash/Drew Beamer

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