Incentivi e semplificazioni. Tornare al lavoro dopo un infortunio è possibile

in collaborazione con Inail

Le misure di sostegno rivolte agli infortunati sul lavoro e i finanziamenti destinati ai datori di lavoro che realizzano progetti di reinserimento. Ecco come richiedere i contributi e in cosa consistono

Il reinserimento dopo un infortunio è una sfida che molte lavoratrici e lavoratori sono riusciti a vincere anche grazie ai progetti realizzati insieme all’Inail. I lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale non vanno tutelati soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo affettivo, morale, relazionale e sociale. Il legislatore, con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sul riconoscimento del danno biologico, ha prodotto una sostanziale novità nella sfera delle tutele garantite. Le prestazioni erogate dall’Inail non sono più orientate esclusivamente al recupero della capacità lavorativa ma a ristabilire, per quanto è possibile, l’integrità psicofisica del lavoratore infortunato e a reinserirlo nell’ambito sociale e lavorativo.


Il processo evolutivo che ha caratterizzato la tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro ha determinato, nel 2011, l’approvazione del Regolamento Inail n. 261 del 29 settembre 2011 per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per l’inserimento nella vita di relazione. Tra le misure previste dalla norma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’abitazione dell’infortunato, la modifica della strumentazione di guida dell’autoveicolo e, in particolare, la promozione dell’attività sportiva come strumento di riabilitazione motoria e di ripresa psicofisica. 


Se il reinserimento sociale dell’infortunato ha trovato un’efficace disciplina normativa nel 2011, il tema del reinserimento lavorativo diventa strategico negli obiettivi dell’Inail, con la Legge di stabilità 2015. In linea con quanto stabilito dal legislatore l’Istituto ha emanato l’11 luglio 2016, il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro a cui sono seguite la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 e la n. 30 del 25 luglio 2017. Nel primo caso gli interventi dell’Istituto hanno puntato a far sì che il lavoratore potesse essere reintrodotto nell’attività con la stessa mansione a cui era stato adibito prima dell’infortunio o con diversa mansione all’interno della medesima azienda. Con la circolare n. 30, invece, le misure adottate vengono estese anche ai casi di nuova occupazione. 

Le innovazioni

Le innovazioni poste in essere dall’Istituto riguardano: una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi per la realizzazione dei progetti, la semplificazione degli adempimenti, il rimborso del 60% della retribuzione, l’ampliamento delle modalità di accesso ai contributi, la valorizzazione del ruolo propositivo del datore di lavoro. 

Gli incentivi

L’Inail può rimborsare al datore di lavoro fino ad un massimo di 150 mila euro per ciascun progetto. Sono previste le seguenti tipologie di intervento con i relativi tetti di spesa:

  • Fino a 135 mila euro per gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali, modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.); adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.);
  • Fino a 15 mila euro per i progetti di formazione (addestramento all’utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).

Le semplificazioni

Per gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono state previste le seguenti misure di semplificazione:

  • richiesta, da parte dell’Istituto, di un solo preventivo di spesa per ciascun intervento, in luogo dei tre precedentemente previsti 
  • innalzamento della misura massima di spesa rimborsabile per eventuali consulenze tecniche 
  • eliminazione dell’onere di acquisire le certificazioni attestanti i requisiti degli operatori economici prescelti per la realizzazione degli interventi 

Le modalità operative

Con la determina presidenziale Inail n. 527 del 19 dicembre 2018, è stato valorizzato il ruolo propositivo del datore di lavoro nell’elaborazione del progetto. Il datore di lavoro ha la possibilità di proporre un progetto di reinserimento personalizzato condiviso con il lavoratore che a sua volta può svolgere un ruolo propositivo nell’individuazione dei relativi interventi. Nel caso in cui, per ragioni di necessità e urgenza, il datore di lavoro abbia avviato un progetto, senza essersi rivolto prima all’Istituto, potrà poi chiedere all’Inail, (per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2015), il rimborso delle spese sostenute, indicando le ragioni e rendicontando le somme erogate.

Rimborso del 60 per cento della retribuzione

Grazie alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019, l’Inail può rimborsare al datore di lavoro il 60% della retribuzione erogata alla persona con disabilità da lavoro, destinataria di un progetto di reinserimento lavorativo finalizzato alla conservazione del posto. Le retribuzioni rimborsabili, come precisato nella circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019, sono quelle corrisposte dal giorno in cui il datore di lavoro e il lavoratore abbiano manifestato la volontà di dare vita al progetto e fino al suo completamento, per un periodo comunque non superiore a un anno. 

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