Quali sono i protocolli vincolanti sul Covid: le direttive per contenere i rischi da contagio in azienda

di Rossana Pennetta

Il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2020, ha fornito nuovi chiarimenti in tema di sicurezza sul lavoro e ha confermato che la regolamentazione nell’ambito delle attività produttive industriali e commerciali continua ad essere assicurata dai Protocolli di sicurezza

Il Dpcm del 3 novembre 2020 è intervenuto su un tema di grande attualità e rilevanza per le aziende: la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 4 del Decreto ha precisato che tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute a rispettare le previsioni contenute nell’ormai noto Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, oltre che, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore edile, del trasporto e della logistica. In sostanza quindi, il DPCM – senza apportare modifiche sostanziali al contenuto dei diversi protocolli – ribadisce l’importanza per le imprese di continuare ad applicare all’interno dei locali aziendali le misure anti-contagio già previste nei Protocolli sulla sicurezza di marzo e aprile.


Quali misure adottare, dunque, per contenere i rischi da contagio Covid in azienda? 

A questa domanda ha fornito gran parte delle risposte il citato Protocollo del 24 aprile, risolvendo molti dubbi in un contesto di generale di disorientamento delle imprese sugli adempimenti e le misure da attuare per prevenire, oltre che i contagi in azienda, anche eventuali rivendicazioni connesse a una potenziale responsabilità civile e penale. Il Protocollo contiene infatti chiare linee guida volte ad agevolare le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio.


Anzitutto, l’azienda è chiamata a dare adeguata informazione ai lavoratori circa le misure adottate e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa al fine di evitare quanto più possibile le occasioni di contatto e, dunque diffusione del virus. Ciascun dipendente deve, poi, essere dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) e correttamente informato sul corretto utilizzo degli stessi.

Il Protocollo impone al datore di fornire chiare indicazioni sulla corretta gestione degli ingressi (non solo dei dipendenti, ma anche di eventuali fornitori esterni) e delle uscite dall’azienda, sulle sanificazione dei locali aziendali, sul corretto utilizzo degli spazi comuni e sugli spostamenti all’interno dell’azienda. Non manca all’interno del Protocollo neppure l’incoraggiamento ad utilizzare quanto più possibile lo smart working, piani di turnazione e la rimodulazione dei livelli produttivi.

La responsabilità del datore di lavoro in sede penale

Fondamentali a livello operativo sono poi le disposizioni dettate con riferimento alla gestione dei contagi in azienda: il dipendente che sviluppa sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19, una volta dichiarato il contagio all’ufficio del personale, viene messo in isolamento; l’azienda, invece, si adopera mediante le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza, per individuare eventuali contatti diretti del dipendente contagiato. Il rispetto dei protocolli anti-contagio risulta ad oggi assolutamente fondamentale, dal momento che le imprese potrebbero essere esposte a rischi di natura penale, oltre che civile, in caso di contagio Covid in azienda.

Il datore di lavoro risponderebbe, in ogni caso, del contagio avvenuto all’interno dell’azienda solo nel caso in cui venisse dimostrata l’esistenza di una diretta correlazione tra il contagio di un dipendente e la mancata attuazione da parte dell’impresa delle precauzioni previste dai protocolli sulla sicurezza.  Le imprese, per non incorrere in possibili accuse in sede penale, dovrebbero quindi non soltanto adottare attentamente le disposizioni contenute nel Protocollo del 24 aprile, ma allo stesso tempo dovrebbero garantire un costante monitoraggio sull’attivazione delle misure in esso previste.

Solo con una costante attività di vigilanza e tempestivi interventi afflittivi il datore di lavoro può dimostrare di aver adottato tutte le cautele nella sua disponibilità per evitare la diffusione dei contagi nei locali aziendali, senza contare, in ogni caso, che la mancata attuazione dei protocolli sulla sicurezza che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Immagine copertina di Macau Photo Agency per Unsplash

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