«L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione»: la Consulta dà un anno al parlamento per cambiare la legge

In base al regime attuale, i condannati per mafia puniti con il carcere a vita non possono accedere alla liberazione condizionale se decidono di non collaborare

Si è riunita in camera di consiglio, il 15 aprile, la Corte costituzionale e ha dato il suo parere definitivo sulla pena dell’ergastolo ostativo: è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione italiana e con la Convezione europea dei diritti dell’uomo. Nello specifico, la Consulta ha dovuto esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime applicabile ai condannati per reati di mafia: qualora puniti con il carcere a vita, non possono accedere alla liberazione condizionale se decidono di non collaborare con i magistrati.


«In contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione»

Dalla Consulta fanno sapere che la Corte, prima di tutto, ha evidenziato che «la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».


La deadline di maggio 2022

Dunque, l’ergastolo ostativo viene definito incompatibile sia con la Costituzione italiana sia con la Convenzione firmata proprio a Roma, nel 1950, dai Paesi membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, la Consulta ha dichiarato che non potrà accogliere in forma immediata le questioni sollevate, poiché si rischierebbe di incrinare l’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. Per questo la Corte ha stabilito il rinvio a maggio 2022 della trattazione sul tema, dando il tempo necessario al legislatore di intervenire sul sistema giuridico e sulle relative regole penitenziarie.

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