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Caso Morisi, come funzionano la detenzione per «uso personale» e la cessione di droga in Italia

28 Settembre 2021 - 16:13 Redazione
Il testo unico sulla droga, risalente al 1990, negli anni ha subìto alcune modifiche, come la depenalizzazione per l'uso o l'acquisto di sostanze a fini personali

Il caso Luca Morisi ha riacceso domande e dubbi sull’uso, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle leggi che regolano un mondo complicato e in costante evoluzione. Partiamo dai fatti. Le perquisizioni a casa dell’ex social media manager della Lega hanno portato alla luce una modica quantità di cocaina (solo pochi grammi). Le cronache hanno immediatamente specificato come la quantità fosse tale da essere considerata “per uso personale” e che quindi costerà a Morisi una sanzione amministrativa. Storia diversa per la bottiglietta di liquido trovata nell’auto dei due ragazzi che si erano allontanati da casa sua e che hanno confermato – secondo le ricostruzioni de la Repubblica – si trattasse di Ghb, meglio conosciuta come “droga dello stupro“. Per questa seconda vicenda, l’ex spin doctor è accusato di “cessione di sostanza stupefacente”. Ma come funziona nello specifico la legislazione sulle droghe?

La legge sulla droga

La legge che disciplina l’intero quadro delle sostanze stupefacenti risale al 1990. È un testo unico, e stabilisce le regole dalla «produzione al commercio e all’uso delle sostanze stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle tossicomanie, alla cura delle persone tossicodipendenti». Negli anni quello stesso testo ha subìto importanti modifiche. La principale è la depenalizzazione per la detenzione o l’acquisto di stupefacenti per uso personale.

Cos’è una sostanza stupefacente

La sostanza stupefacente è definita tale, e diventa in automatico illegale, quando viene inserita in un elenco periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute. L’ultima versione risale ad agosto 2021 e include tra le nuove sostanze anche analgesici molto potenti. Se la composizione chimica è esclusa da quell’elenco, anche quando gli effetti psicotropi sono noti e la formulazione è simile a droghe precedenti, la commercializzazione è legale. Per questo motivo spesso la guerra tra spacciatori e investigatori si sposta dalle strade ai laboratori di analisi e arriva agli angoli meno noti del web, dove di queste sostanze si discute.

Cosa è vietato

In Italia sono vietate sostanze come l’eroina, i derivati della cannabis (hascish, marijuana), la cocaina, gli allucinogeni, l’ecstasy e alcuni «prodotti analoghi». Rischia fino a 20 anni di reclusione chi «coltiva, fabbrica, estrae, raffina, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope». La norma vale non solo per i cosiddetti spacciatori, ma anche per chi decidesse di acquistare droga per un familiare o un amico tossicodipendente. Non è consentito l’uso terapeutico, e sono previste le stesse pene anche per chi utilizzi le sostanze per altri scopi.

L'”uso personale”

È ammessa una deroga per chi «illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale». In questo caso sono previste solo sanzioni amministrative – come ad esempio il ritiro della patente di guida. La durata della sanzione dipenderà dal fatto che la droga possa essere “pesante” o “leggera”, come previsto dalla legge Lorenzin. Chi fa uso personale di stupefacenti non è automaticamente “graziato” dalla legge, ma è considerato «malato e non delinquente»; perciò la legge prevede che sia curato e non punito.

Burocrazia

Ci sono poi una serie di contesti in cui la sostanza può essere in qualche maniera commercializzata, salvo prima avere superato una serie di passaggi, come nel caso di particolari autorizzazioni da parte dello Stato. I casi in questione riguardano la produzione, il trasporto, la prescrizione e l’uso a scopo terapeutico dei farmaci ad azione stupefacente contenuti nell’elenco del Ministero della Sanità. Per alcune la prescrizione medica può avvenire solo attraverso una modulistica particolare e solo per determinate malattie, come ad esempio la morfina, i barbiturici, le amfetamine e alcuni oppiacei.

Tossicodipendenza e cura

La legge consente a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti «di scegliere liberamente se, come, dove e quando curarsi senza perciò subire alcun danno o svantaggio né sul piano personale né sul piano sociale».

Il referendum sulla cannabis

Intanto si discute sulla possibilità di depenalizzare la coltivazione di cannabis e aprire alla legalizzazione. Il 30 settembre è il termine ultimo per la trasmissione delle firme per il quesito referendario, ma la soglia delle 500 mila è stata raggiunta già da dieci giorni. A lanciare però l’allarme è Marco Cappato, membro del Comitato del referendum, che tira in ballo direttamente il governo Draghi perché intervenga con una proroga dei tempi di raccolta delle firme. Infatti solo «un quarto delle richieste di certificazione sono state evase nel termine delle 48 ore previste dalla legge». Quel che sta andando a rilento sarebbe la trasmissione da parte dei Comuni dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori del referendum. Con la burocrazia a rilento, il 30 settembre potrebbe diventare un obiettivo difficile da raggiungere.

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