Green Pass, come cambiano i controlli sul luogo di lavoro dopo la conversione in legge del decreto

Nonostante le osservazioni del Garante della Privacy, sarà possibile consegnare la certificazione verde al fine di evitare i controlli

Il 17 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127/2021 che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. La legge di conversione introduce alcune modifiche importanti, elencate di seguito:


  • al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Attenzione a come si applica tale previsione, perché il Garante della Privacy ha mostrato forti perplessità sulla norma e quindi imporrà condizioni stringenti per la sua attuazione;
  • per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata presentazione del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per tali datori di lavoro, il contratto di sostituzione del dipendente senza Green pass, diversamente da quanto previsto in precedenza, potrà essere rinnovato più volte, purché entro il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi;
  • la scadenza della validità del Green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo;

Resta invariata invece la scadenza dell’obbligo (31 dicembre 2021) anche se è probabile che su questa data, così come sul periodo di validità del Green Pass, ci saranno modifiche importanti in caso di aggravamento della situazione sanitaria


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