Referendum sulla giustizia, tutto quello che c’è da sapere sui 5 quesiti

Il referendum sarà il 12 giugno, si potrà votare dalle 7 alle 23 e bisognerà esprimersi su cinque quesiti che riguardano la giustizia. Per essere valida questa consultazione dovrà raggiungere il 50 per cento dei voti più uno degli aventi diritto

Il 12 giugno 51,5 milioni di elettori saranno chiamati al voto. È il primo referendum abrogativo indetto nel nostro Paese dal 2016, quando si era andati al voto per decidere se abrogare la norma che prorogava le concessioni per l’estrazione degli idrocarburi. Un voto passato alla stampa come il referendum delle trivelle. Allora non si era raggiunto il quorum: era andato a votare solo il 31,18 per cento degli aventi diritto. Anche per questo referendum il quorum sembra lontano, tanto che Matteo Salvini, uno dei suoi promotori, ha accusato i media di aver scelto di non parlare: «Lo sconcio è la censura, il silenzio, il bavaglio che vengono nascosti da troppe televisioni e troppi politici mentre è solo un’occasione storica per milioni di italiani per far le riforme che la politica non ha fatto in trent’anni». I quesiti del referendum saranno cinque e riguarderanno altrettanti punti sul tema della giustizia:


  • Legge Severino;
  • limitazione delle misure cautelari;
  • separazione delle funzioni tra magistrati e pubblici ministeri;
  • valutazione dei magistrati;
  • elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Ogni quesito sarà scritto su una scheda diversa e ogni scheda avrà un colore diverso per differenziare il testo: rosso, arancione, giallo, grigio e verde. I quesiti sono stati presentati ufficialmente il 30 ottobre del 2021. Tra il 16 febbraio e l’8 marzo sono stati approvati dalla Corte Costituzionale. La scelta della data non è casuale. Il 12 giugno infatti ci saranno anche le elezioni amministrative: sono chiamati al voto circa 1.000 degli oltre 7.000 comuni italiani. Mancano i centri più grossi ma ci sono comunque capoluoghi di regione e provincia come Genova, Palermo, Verona, L’Aquila e Lucca. Solo un quesito non è stato accettato dalla Corte Costituzionale: quello sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.


Quando si vota: data e orari

Il giorno deciso per il voto è il 12 giugno, sarà un election day insieme alle elezioni amministrative convocate in circa 1.000 comuni italiani. I seggi apriranno alle 7 di mattina e chiuderanno alle 11 di sera.

Come si vota

Esattamente come in tutti gli altri referendum di tipo abrogativo, a ogni cittadino che si presenterà ai seggi verranno dati cinque fogli diversi. In ognuno di questi ci sarà un quesito da votare. Basterà mettere una crocetta sul SI o sul NO. Nello specifico, le indicazioni delle ministero dicono di «tracciare un segno» sulla risposta che si vuole dare.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto

Per votare è necessario arrivare al seggio con:

  • documento di identità
  • la tessera elettorale

I documenti che vengono accettati per il voto sono la carta di identità, la ricevuta della richiesta della carta di identità, il passaporto, la patente, il libretto di pensione, il porto d’armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro rilasciate da un’amministrazione di Stato, le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dell’unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia. Questo elenco è stato compilato prendendo ad esempio le informazioni diffuse dal comune di Milano.

Quale è il quorum necessario affinché i referendum siano validi?

Perché i referendum siano validi è necessario raggiungere il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Negli ultimi anni è stato difficile per un referendum di tipo abrogativo centrare questo obiettivo. Nel 2016 il referendum sulle trivelle era arrivato solo al 31,18 per cento degli aventi diritto al voto. Nel 2011 invece il referendum su acqua pubblica, legittimo impedimento e energia nucleare riuscì ad arrivare al 54 per cento dei votanti.

Referendum n. 1: scheda di colore rosso

La scheda di colore rosso riguarda l’abrogazione delle norme sull’incadidabilità definite nella legge 6 novembre 2012 n.190. Nota come Legge Severino, questa norma porta il nome di Paola Severino, avvocata, vicepresidente dell’Università Luiss Guido Carli e ministra della giustizia tra il novembre 2011 e l’aprile del 2013 nel governo guidato da Mario Monti. Nello specifico questa legge prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza dalla carica per i politici (dai parlamentari agli amministratori locali) che sono stati condannati in via definitiva per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, escluse le fattispecie colpose. Particolarmente contestata è la parte della legge che prevede la sospensione per gli amministratori locali dopo la sola sentenza di primo grado. Se il referendum passasse, sarebbe l’intera legge ad essere cancellata.

Referendum n. 2: scheda di colore arancione

Il secondo quesito viene posto attraverso una scheda di colore arancione e riguarda il tema delle misure cautelari. Con questa formula si intende tutta una serie di misure che vengono applicate nel processo penale, dagli arresti domiciliari al carcere, passando per il divieto di espatrio al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nel caso di stalking). Si propone di togliere il «pericolo di reiterazione del medesimo reato» dai criteri sulla base dei quali disporre la misura cautelare che continuerebbero ad includere il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o i reati compiuti con l’uso delle armi o in un contesto di criminalità organizzata.

Referendum n. 3: scheda di colore giallo

Il terzo quesito è invece su foglio giallo e riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati. Anche qui la questione è tecnica. Una volta superato il concorso in magistratura, è possibile intraprendere due carriere: quella di pubblico ministero, che ricopre le funzioni di accusa, e quella di giudice. L’obiettivo del referendum è aprire la strada alla separazione definitiva dei due percorsi: il magistrato sceglierebbe solo una strada all’inizio della sua carriera e seguirebbe sempre quella.

Referendum n. 4: scheda di colore grigio

Il quarto quesito viene sottoposto con una scheda di colore grigio. Qui si parla invece della valutazione dei magistrati. Nel sistema giuridico italiano esistono i consigli giudiziari, organi che si occupano delle valutazioni dei magistrati poi sottoposte al Csm. Oltre ai magistrati ne fanno parte anche avvocati e professori universitari, solo i primi però firmano i giudizi di merito. I promotori del referendum vorrebbero allargare a avvocati e professori universitari l’onere di partecipare a queste valutazioni.

Referendum n. 5: scheda di colore verde

Il quinto e ultimo quesito riguarda il Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo che si occupa di assegnare gli incarichi ai magistrati, definire i loro trasferimenti, nominare i membri della Cassazione e gestire i procedimenti disciplinari a loro carico. Verrà sottoposto agli elettori con una scheda di colore verde. Il Csm è composto da 27 membri ed è presieduto dal Presidente della Repubblica in carica. Ci sono altri due membri che entrano di diritto, entrambi appartenenti alla Corte di Cassazione, ma gli altri 24 vengono eletti: 16 magistrati, detti membri togati, e 8 tra professori di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di professione, scelti dal Parlamento. Al momento un magistrato che vuole essere eletto al Csm deve raccogliere almeno 25 firme di altri magistrati. Questo sistema, secondo i promotori del referendum, lascia troppo potere alle correnti in cui è diviso il “sindacato” dei magistrati, l’Anm. Nel referendum quindi viene proposto di eliminare il numero minimo di firme.

Dove e come si rinnova la tessera elettorale

In Italia non esiste una scadenza per la tessera elettorale: è possibile utilizzarla finché non vengono riempiti tutti i 18 spazi a disposizione per i timbri che attestano l’avvenuta votazione. Nel caso di smarrimento o furto è possibile però richiedere una tessera elettorale nuova all’ufficio elettorale del comune. La tessera può essere richiesta anche per aver esaurito tutti gli spazi a disposizione in quella precedente. In caso di furto della tessera elettorale serve portare la denuncia. In caso di trasferimento in un altro comune, sarà il nuovo municipio che si dovrà occupare di consegnare la tessera elettorale e ritirare quella vecchia.

Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

Se in possesso di tutti i documenti in regola, anche le persone che si trovano in ospedale o sono ospiti delle case di cura possono votare. Nello specifico, in questi casi c’è la possibilità di votare direttamente nel luogo di ricovero, anche se la struttura si trova fuori dal comune di in cui risiede il paziente. Per votare però i pazienti devono fare una richiesta esplicita al sindaco del comune dove si trova la struttura in cui sono ricoverati.

Gli elettori ricoverati nei reparti Covid-19 delle strutture sanitarie possono votare?

Anche i pazienti ricoverati nei reparti Covid possono votare, ovviamente rispettando tutte le norme sanitarie. Se hanno almeno 100 posti letto possono esprimere il loro voto direttamente nelle sezioni ospedaliere. Nelle strutture in cui il numero di posti letto invece è superiore a 100, il ministero dell’Interno spiega che il voto verrà raccolto da seggi speciali. Anche gli elettori che si trovano in isolamento domiciliare possono votare: nel loro caso però è necessario presentare una richiesta al sindaco in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente a quello della votazione.

La procedura di voto per gli italiani residenti all’estero

Anche in questa votazione sono garantite le procedure di voto per gli italiani all’estero. Se iscritti nelle liste elettorali dedicate a loro, gli italiani che vivono all’estero potranno votare per corrispondenza. La Circoscrizione estero è divisa in quattro parti: Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, e poi Africa, Asia, Oceania e Antartide. Per iscriversi all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero è necessario andare entro 90 giorni dalla data di emigrazione all’Ufficio consolare competente per la rilasciare la dichiarazione di espatrio.

Chi ha voluto e proposto i referendum?

La campagna referendaria parte dal caso Palamara. Classe 1969, Luca Palamara è stato il magistrato più giovane a guidare l’Associazione Nazionale Magistrati, un organismo di rappresentanza che raduna praticamente tutte le toghe in servizio. In questo momento infatti sono iscritti 9.149 magistrati su un totale di 9.657 che lavorano in Italia. Nel 2019 Palamara viene indagato per corruzione e per fuga di informazioni nel Csm, un’indagine che svela una serie di meccanismi interni alla magistratura. Da qui, nel febbraio del 2021, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco ha annunciato che avrebbe cominciato a raccogliere firme per un referendum sulla giustizia.

L’iniziativa è stata accolta e sposata dalla Lega di Matteo Salvini. Il Comitato referendario Giustizia Giusta ha avviato così la raccolta delle firme per il referendum. Secondo il Comitato in tutto oltre 700 mila cittadini avrebbero messo il loro nome per questa campagna. Alla fine però la richiesta di avviare la consultazione referendaria è stata fatta da nove consiglieri regionali, un metodo alternativo a quello della raccolta firme per chiedere un referendum.

Le posizioni dei partiti

Fra tutte le formazioni del Parlamento, il partito che sta promuovendo di più il referendum è la Lega, che si è occupata fin dall’inizio della raccolta firme. In prima linea c’è Matteo Salvini: che ha promosso personalmente il referendum e ha anche chiesto ai leader politici e ai telegiornali di parlare di più di questo tema. Anche Forza Italia sostiene tutti i cinque i quesiti. Nel centrodestra si distingue la posizione di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha spiegato di essere a favore di tre quesiti ma contraria a due. I tre quesiti che sostiene sono quelli sulla separazione delle carriere, sulla valutazione della magistratura e sulla cancellazione delle firme per la candidatura al Csm. È contraria invece alla limitazione delle misure di custodia cautelare e all’abolizione della legge Severino.

Spostandosi dal Centrodestra invece, Italia Viva voterà a favore del referendum. Il Movimento 5 Stelle ha le posizioni più contrarie al referendum. Pagella Politica ha riportato le posizioni di Giuseppe Conte espresse il 16 febbraio: «I quesiti referendari sulla giustizia offrono una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio e a rendere più efficiente e più equo il servizio della giustizia». Il Pd invece ha lasciato piena libertà di scelta ai suoi eletti, nel partito si sono registrate posizioni diverse a seconda dei quesiti referendari.

Il testo del quesito sulla separazione delle carriere dei magistrati (scheda gialla)

Uno dei punti su cui si sta discutendo di più del referendum sulla giustizia è quello che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati (scheda gialla). Tra i quesiti è anche quello che presenta il testo più lungo, lo lasciamo qui sotto in forma integrale. Come abbiamo spiegato negli scorsi paragrafi, al momento i magistrati possono ricoprire sia la funzione di pubblico ministero che quella di giudice. Per capire le proporzioni del fenomeno, il portale Giustizia Insieme ha raccolto il numero di magistrati che si sono spostati da una funzione giudicante a una di requirente: negli ultimi 16 anni sono stati 312, di questi 61 verso la Procura generale della Corte di Cassazione. Invece, sempre nello stesso periodo di tempo, il numero di passaggi dalla funzione di requirente a quella di giudicante è stato di 456. Di questi 25 sono stati verso la Corte di Cassazione.

Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni.

Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza.

Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?

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