Pensioni, Opzione Donna favorisce le madri: «Ma così la norma è incostituzionale»

La novità della norma sul prepensionamento non piace ai giuristi

Il governo Meloni ha annunciato che nella Legge di Bilancio sarà presente una modifica di Opzione Donna, ovvero la norma che consente a chi è donna e ha fatto un lavoro usurante di andare in pensione anticipata. Dal 2023 sarà possibile andare in pensione con 35 anni di contributi ma con almeno 60 anni di età. Le lavoratrici con un figlio usciranno a 59, chi ne ha due uscirà a 58. Ma sempre con il ricalcolo dell’assegno che arriva a tagliare il 30% del contributo finale. L’agenzia di stampa Ansa ha fatto sapere che nella bozza l’articolo che riguarda Opzione Donna va ancora riempito (così come altri), visto che per adesso c’è solo il titolo. Ma nel frattempo c’è chi fa notare che la norma presenta profili di incostituzionalità molto marcati. E potrebbe essere bocciata dalla Consulta.


La Consulta e le pensioni

L’Inps ricorda che “Opzione donna” è «un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021». Possono accedervi le lavoratrici «che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome)». La nuova versione invece porterà l’anticipo differenziato a seconda del numero di figli. Ed è proprio qui il problema. Il Fatto Quotidiano raccoglie prima di tutto l’opinione di Gaetano Azzariti. Il professore ordinario di diritto costituzionale a La Sapienza spiega che si tratta di «una distinzione irragionevole che può portare a sollevare la violazione del principio di uguaglianza», previsto dall’articolo 3 della Costituzione.


La discriminazione

Secondo Azzariti in questo modo si discriminano le coppie che non possono avere figli. Così come chi sceglie di non averne. «Si tratta di una misura ideologica. E intervenire sui diritti della fine del lavoro in base a un criterio del tutto irragionevole certamente non è giustificabile. Ammesso che si voglia favorire la maternità, ciò si deve assicurare quando i figli sono minorenni. Presumibilmente quando una donna va in pensione a 58 anni, avrà figli abbastanza grandi, adolescenti almeno. Dunque è una misura che non ha alcun riscontro fattuale, anche perché garantire la famiglia significa dare attenzione al minore, non ai genitori. E non c’è alcun rapporto tra tutela della famiglia e il pensionamento», conclude il professore.

Il problema della commisurazione

Della stessa opinione è Andrea Pertici, docente ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Pisa. «Questa misura – spiega al quotidiano – può porre qualche problema di ragionevolezza rispetto a un trattamento differenziato che potrebbe rivelarsi discriminatorio. Ad esempio la commisurazione dell’anticipazione di un anno basata sul numero dei figli (ma solo a partire da due) potrebbe non essere considerata ragionevole. Ciò potrebbe portare alla rimessione alla Corte costituzionale da parte di un giudice che si trovasse a giudicare di un caso di applicazione di questa norma».

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