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Superbonus, la proroga del 110% al 31 dicembre e il nodo della delibera condominiale

08 Dicembre 2022 - 06:52 Redazione
superbonus 110 proroga 31 dicembre
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Le assemblea doVranno aver deliberato entro il 25 novembre. Il rischio penale per l'amministratore in caso di falso

È in arrivo un emendamento, del relatore o del governo, al Dl aiuti quater, in materia di Superbonus. Dovrebbe prevedere «la proroga del termine di presentazione della Cilas dal 25 novembre al 31 dicembre 2022, fermo restando che le assemblee condominiali dovranno aver deliberato entro i termini indicati nel decreto stesso». Ma le stesse fonti dicono che se l’amministratore dichiarerà il falso nella certificazione incorrerà in un reato. Gli emendamenti puntano alla riapertura fino a fine anno dei termini (scaduti il 25 novembre) per la presentazione della Certificazione Asseverata (Cilas). Questo significa che i condomini dovrebbero aver deliberato entro il 25 novembre per ottenere il 110% e non il 90%.

I crediti d’imposta

E c’è un emendamento anche per sbloccare i crediti d’imposta. Lo ha presentato il senatore di Forza Italia Claudio Lotito. E prevede che i crediti siano da considerare «come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo e ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario». I crediti, si legge, «vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili da parte del fornitore e dei cessionari». La norma in discussione separerebbe il credito di imposta (reso appunto indipendente) dalla detrazione. Quindi anche in caso di frodi, e conseguenti sequestri, riguardanti lo sconto al 110%, il credito sarebbe salvo.

La responsabilità dei cessionari

Con una variante: «Ferma restando la responsabilità dei cessionari per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, – si legge nel secondo comma dell’emendamento – la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d’imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d’imposta in capo ai soggetti cessionari».

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