Via il Reddito di cittadinanza ai ragazzi che lasciano la scuola, la stretta nella circolare Inps: chi perde l’assegno

Ecco quali sono i limiti entro cui si deve accettare una proposta di impiego pena la decadenza

I giovani tra i 18 e i 29 anni che fanno parte di famiglie con il Reddito di cittadinanza, e che non hanno completato i dieci anni di istruzione obbligatoria e hanno quindi lasciato la scuola prima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota del reddito di cittadinanza. Lo si legge nella circolare dell’Inps che spiega le nuove misure previste nella legge di Bilancio. Sulle nuove regole del decreto di maggio, trasformato in legge a luglio, sarà diffusa una nuova circolare. Tra le novità anche la decadenza al reddito se si rifiuta la prima offerta congrua di lavoro.


Cosa dice la circolare Inps per chi non ha completato il ciclo dell’obbligo scolastico

«A decorrere dal 1° gennaio 2023 – si legge – l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione». «In fase di presentazione della domanda – aggiunge la circolare – dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato».


Quando una offerta di lavoro è ritenuta congrua (e se viene rifiutata il reddito di cittadinanza decade)

In merito alla decadenza in caso di offerta congrua la circolare specifica che l’offerta è ritenuta congrua «se rispetta i principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. Il luogo di lavoro dell’offerta deve essere entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

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