Il caso del bidello assolto per la “palpata breve” non è finito, la procura fa ricorso: gli errori contestati al tribunale

Impugnata la sentenza di assoluzione per violenza sessuale per il collaboratore scolastico, che toccò i glutei di una studentessa minorenne dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini 

«Un’azione che dura tra i cinque e i dieci secondi, come il palpeggiamento ai glutei descritto da una studentessa minorenne dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma a opera del bidello, non può essere considerata istantanea. Anzi è un’apprezzabile durata». Per questa ragione la procura di Roma ha deciso di impugnare in Appello la sentenza di assoluzione dall’accusa di violenza sessuale del bidello, ritenuto innocente secondo il tribunale perché avrebbe toccato la studentessa «solo per una manciata di secondi». Per il tribunale l’azione è avvenuta, durata tra i «5 e i 10 secondi», così come ha denunciato la vittima, ma mancherebbe l’elemento soggettivo del reato, ossia la volontà da parte del bidello di molestare la minorenne. Nell’impugnazione i pm scrivono che la sentenza «si presta a censura, essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo». Il pm che aveva chiesto la condanna del bidello imputato a tre anni e quattro mesi di reclusione, è partito dal presupposto che il tribunale abbia travisato la ricostruzione dell’episodio, facendo riferimento al fatto che nella sentenza si sostiene che «il toccamento sarebbe stato fugace, quasi uno sfioramento».


Le frasi e i comportamenti inopportuni del bidello

E come osserva la Procura, «nell’intento di argomentare l’insussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, il Tribunale travisa la ricostruzione del fatto stesso, che invero poco prima aveva effettuato sposando in toto la narrazione della parte lesa e dell’amica che aveva assistito alla condotta. Il Tribunale – come si legge nell’atto d’impugnazione – asserisce infatti che si sarebbe trattato di un toccamento fugace, quasi uno sfioramento, avvenuto peraltro in presenza di altre persone». E però, «la parte lesa invece parla di un’azione che dura tra i cinque ed i dieci secondi, che non appaiono un tempo cosi istantaneo tanto che l’amica, senz’altro sbagliando nella percezione ma sicuramente fuorviata dal fatto che non si è trattato di un gesto di durata trascurabile, lo colloca invero nell’arco temporale di trenta secondi». I giudici hanno ritenuto convincente la tesi difensiva dell’avvocato cioè ha sostenuto che il bidello abbia compiuto un «atto scherzoso», tant’è che che il tribunale l’ha definita come «una manovra maldestra». Ma per il pm si tratta di un secondo travisamento, perché il collaboratore scolastico avrebbe toccato la studentessa «per un’apprezzabile durata». Infine, secondo il pm, un altro elemento che i giudici non avrebbero valorizzato riguarda la confidenzialità del bidello, che in passato avrebbe chiamato più volte «amore» e «mia moglie» la studentessa.


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