Migranti, il richiedente asilo potrà pagare 5mila euro per evitare il Cpr: cosa prevede il decreto di Piantedosi

Si tratta di una garanzia finanziaria trattenuta per massimo quattro settimane. Il richiedente asilo dovrà anche dimostrare di avere un alloggio in Italia alternativo al Centro

Sarà necessaria una cauzione di quasi 5mila euro ai richiedenti asilo che non vorranno essere trattenuti in un Cpr, almeno fino all’esito dell’esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. Secondo il decreto del ministero dell’Interno pubblicato oggi 22 settembre in Gazzetta ufficiale, gli stranieri non appartenenti all’Unione europea che arrivano in Italia e fanno richiesta di asilo dovranno versare una garanzia finanziaria di 4.938 euro, che sarà trattenuta al massimo per quattro settimane. Il richiedente asilo poi dovrà dimostrare la «disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale», riporta il decreto, e della «somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi». Il provvedimento riguarda chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese considerato sicuro.


Il decreto del ministero dell’Interno

  1. Il presente decreto determina l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del presente decreto è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:
    a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
    b) della somma occorrente al rimpatrio;
    c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

La normativa già in vigore prevede il trattamento del richiedente asilo mentre si svolge la procedura in frontiera «al solo scopo di accertare il diritto a entrare nel territorio dello Stato». Firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, da quello alla Giustizia Carlo Nordio e all’Economia Giancarlo Giorgetti, richiama la direttive del Viminale del 1 marzo 2000, in cui si dispone che «lo straniero, ai fini dell’ingresso sul territorio nazionale, indichi l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonchè comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona».


La garanzia finanziaria viene richiesta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito al richiedente asilo che stato fermato per aver eluso i controlli, o per aver tentato di farlo. La somma di quasi 5mila euro deve essere versata «in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi». Nel caso in cui il richiedente asilo «si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa».

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