In Evidenza Governo MeloniLibanoPremio Nobel
ESTERICommissione UECPRGoverno MeloniImmigrazioneMar MediterraneoUnione europea

Cpr, l’Europa boccia la “garanzia finanziaria” da 4.938 euro per i richiedenti asilo da paesi sicuri

26 Settembre 2023 - 04:02 Redazione
cpr 4938 euro garanzia finanziaria unione europea matteo piantedosi
cpr 4938 euro garanzia finanziaria unione europea matteo piantedosi
Il ministro Piantedosi aveva detto che l'aveva chiesta Bruxelles. Ma la Commissione Europea ha molti dubbi

L’Unione Europea boccia la garanzia finanziaria da 4.938 euro ai richiedenti asilo per evitare la detenzione nei Centri di Permanenza e di Rimpatrio. Anche se secondo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi era stata richiesta proprio da Bruxelles. E al netto dell’intervento del Viminale, che ieri ha fatto sapere che la garanzia riguarda solo i migranti che provengono da paesi “sicuri”. Un portavoce della Commissione Europea ha fatto sapere che la garanzia non è in linea con le indicazioni dell’Europa. Perché non rispetta due principi fondamentali. Ovvero quello della proporzionalità e quello delle decisioni da prendere «caso per caso». Secondo l’Ue, spiega oggi La Stampa, non può esserci un importo standard uguale per tutti. Intanto giovedì 28 settembre proprio Piantedosi è atteso a Bruxelles per la riunione del Consiglio Ue degli Affari Interni.

Cosa c’è che non va

Il Viminale aveva sostenuto che il decreto con l’istituzione dei Cpr e della “taglia” era stato adottato per garantire le disposizioni della Direttiva “Accoglienza” dell’Ue. Ovvero la numero 33 del 2013. Altrimenti, era il ragionamento del ministero dell’Interno, l’Italia si sarebbe esposta al rischio di ricorsi. Ma il testo della direttiva non prevede alcuna cauzione obbligatoria. La inserisce all’interno delle soluzioni da adottare per garantire un’alternativa alla reclusione. Secondo l’articolo 8 un richiedente può essere trattenuto soltanto:

  • a) per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;
  • b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
  • c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
  • d) quando la persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio;
  • f) conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

La direttiva precisa che i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

  • Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

La garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria quindi è una delle possibili opzioni. «Tutte queste decisioni vanno prese sulla base di una valutazione individuale», ha spiegato la portavoce della Commissione per gli Affari Interni Anita Hipper. Per la quale «tutte queste misure devono superare la verifica di proporzionalità». È dunque possibile, spiega il quotidiano, che Bruxelles chieda al governo di rimodulare il provvedimento in fase di attuazione. Oppure di modificarlo per evitare il riferimento alla cifra della cauzione nei confronti dei migranti che hanno presentato richiesta di asilo. L’agenzia di stampa Ansa precisa che l’Ue non ha competenza diretta sulla fissazione della garanzia finanziaria. Ma un eventuale conflitto con la direttiva europea potrebbe essere impugnato presso la Corte di Giustizia.

Il precedente

Il tribunale europeo, nel maggio del 2020, si era espresso su un caso riguardante l’Ungheria e il trattenimento di migranti nella zona di transito di Roszke, al confine con la Serbia. La Corte, ritenendo illegittimo il trattenimento dei migranti senza motivo valido, specificò che nessun richiedente asilo può essere trattenuto solamente sulla base del fatto che non sarebbe in grado di provvedere al proprio sostentamento e sottolineò come, per ogni caso, vanno esaminate “la necessità e la proporzionalità” di una misura di detenzione. Per ora, la Commissione si è limitata a sottolineare di stare esaminando la misura italiana. «Siamo in contatto con le autorità italiane per capirne di più», hanno spiegato dall’esecutivo europeo nel giorno in cui, a Palazzo Berlaymont, è stato fatto anche un punto con gli ambasciatori dei 27 sul Memorandum con la Tunisia. Italia e Francia hanno chiesto incontri regolari sull’intesa, rimarcando la necessità di una sua attuazione sia rapida. Tra gli obiettivi dell’Ue, secondo fonti diplomatiche, c’è la creazione di un’area Sar e di un centro di coordinamento per i soccorsi tunisini per cui Bruxelles si impegnerebbe a fornire gli asset necessari: dalle imbarcazione al carburante fino alla formazione dei funzionari locali.

Leggi anche:

Articoli di ESTERI più letti