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Il Tar del Lazio dà torto a Paolo Genovese: «Le pergotende sono abusive, vanno demolite»

28 Giugno 2024 - 00:10 Massimo Ferraro
Italian director Paolo Genovese arrives for the screening of the movie ëI Leoni di Siciliaí at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 23 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI
Il tribunale non ha accolto la tesi del regista secondo il quale la struttura montata sulle terrazze di un palazzo del quartiere Coppedè di Roma, sottoposto a vincolo, non era assimilabile a una ristrutturazione edilizia
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Paolo Genovese dovrà rimuovere le pergotende installate nelle terrazze del suo appartamento a Coppedè, il quartiere liberty di Roma. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha stabilito come le strutture fossero abusive e ha determinato anche il pagamento di una sanzione. La sentenza con la quale il tribunale amministrativo dà ragione al comune di Roma è dello scorso 8 maggio. Il secondo municipio aveva emesso una determina imponendo al regista di rimuovere le pergotende, ossia tende retrattili sorrette da una struttura, entro 60 giorni, ritenendo fossero irregolari in quanto installate su un palazzo soggette a vincolo. Il comune chiedeva anche il pagamento di una sanzione di 15mila euro. Il regista, che aveva fatto mettere le tende al quarto e al sesto piano dell’edificio, aveva impugnato la determina e fatto ricorso al Tar perché a suo dire l’intervento non può essere definito di «ristrutturazione edilizia». Si tratta di opere, aveva scritto nella memoria difensiva, che «non comporterebbero la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né si presterebbero a modificare la destinazione d’uso dei luoghi in quanto costituirebbero essenzialmente elementi di arredo esterno, di riparo e di protezione, funzionali, tra l’altro, alla migliore fruizione temporanea di un immobile già esistente a cui le stesse accedono». Non trattandosi di ristrutturazione edilizia, il comune non avrebbe neanche potuto «irrogare le sanzioni». Il Tar gli ha però dato torto: essendo l’immobile sottoposto a vincolo, «le doglianze di parte ricorrente non sono positivamente apprezzabili alla luce sia del dettato normativo che del condivisibile orientamento pretorio formatosi sul punto». Il Tar ha così confermato l’ordine di demolizione e anche una sanzione, invitando però il comune a irrogarne una più bassa.

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