Terzo mandato, la Corte Costituzionale: «È principio fondamentale, subito vincolante». Perché la legge di De Luca è stata bocciata


Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario non necessita di leggi regionali specifiche per entrare in vigore: risulta subito vincolante. A chiarirlo sono le motivazioni depositate oggi dalla Corte Costituzionale, che affossa definitivamente la legge regionale della Campania che permetteva al presidente uscente, Vincenzo De Luca, già al secondo mandato consecutivo, di ricandidarsi per un terzo. La Corte si è espressa sulla questione con una sentenza il 9 aprile scorso, oggi sono state finalmente rese pubbliche le motivazioni alla base della decisione.
Le motivazioni
Per la Corte, il divieto del terzo mandato «è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione». Esso costituisce «l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore – si legge nella nota – volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ponderato contraltare». In altre parole, il divieto funge da contraltare all’elezione diretta del presidente della Regione, limitando così la possibilità che un singolo leader resti al potere per troppo tempo.
Di competenza del legislatore statale
L’obbligatorietà di questo principio fondamentale e la sua applicazione «non possono essere subordinate al recepimento esplicito da parte delle leggi regionali», perché riguardano una previsione «in materia di elettorato passivo, che è di competenza esclusiva del legislatore statale». Di conseguenza, ed è il punto da cui sarà impossibile allontanarsi anche in futuro, le Regioni non possono derogare a questo principio, nemmeno con proprie leggi successive.