Chiede il seme congelato del marito morto per avere un figlio, ma la Corte d’Appello lo nega: «È vietato anche se scritto nel testamento»

La procreazione medicalmente assistita dopo la morte del partner è vietata. A dirlo è la Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il ricorso di una donna fiorentina stabilendo che il campione di seme del marito, deceduto per un tumore, non può essere consegnato e deve essere distrutto. Il caso ha origine nel 2021, quando la donna aveva chiesto al Tribunale di Firenze di poter ritirare il liquido seminale che il coniuge aveva fatto crioconservare prima di iniziare le terapie oncologiche, temendo di perdere la fertilità o la vita. Il marito, morto poco dopo, aveva lasciato anche un testamento olografo in cui autorizzava esplicitamente la moglie a utilizzare quel campione «per realizzare il nostro sogno di procreare un bambino» anche in caso di sua scomparsa.
Perché il testamento non basta
Ma per i giudici fiorentini quella volontà non può avere alcun effetto giuridico. La disposizione testamentaria è stata ritenuta nulla perché contraria all’ordine pubblico, dal momento che la legge italiana consente la Pma solo se entrambi i partner sono in vita. Anche se la normativa non vieta espressamente la consegna del seme, la Corte sottolinea che il fine dichiarato del deposito era proprio la procreazione, rendendo quindi illegittima qualsiasi consegna.
Secondo la sentenza, permettere alla donna di ottenere il campione comporterebbe il rischio concreto di eludere la legge, magari ricorrendo alla fecondazione in Paesi dove la Pma post mortem è consentita. Un’ipotesi che la Corte considera inaccettabile. Né, aggiungono i giudici, il materiale biologico può essere utilizzato per altri scopi, com ricerca, conservazione simbolica o altro, senza un consenso specifico del defunto per finalità diverse da quelle originarie. L’appello è stato dunque respinto e il liquido seminale verrà distrutto, salvo eventuale ricorso in Cassazione.
