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Promossa a metà la legge toscana sul fine vita, la Consulta: «Non del tutto illegittima, ma alcune parti violano le competenze statali». Ecco quali

29 Dicembre 2025 - 21:22 Ugo Milano
Suicidio assistito
Suicidio assistito
La Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso del governo. Soddisfatto Giani: «Legittimati a legiferare sulla materia». Cosa hanno detto i giudici

La legge toscana sul fine vita non è interamente illegittima, ma alcune parti violano le competenze riservate allo Stato. Lo ha stabilito oggi la Corte costituzionale, dopo aver analizzato il testo approvato dal Consiglio regionale e impugnato dal governo. La decisione segna un passo importante nel dibattito italiano sul suicidio assistito, stabilendo quali aspetti della normativa regionale siano compatibili con la Costituzione e quali no. Secondo i giudici, la legge toscana rientra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, perché regola in modo organizzativo e procedurale l’assistenza sanitaria per chi chiede di accedere al suicidio assistito. Tuttavia, diverse disposizioni della legge superano i limiti della competenza regionale, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale, soprattutto in materia civile e penale.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che individua direttamente i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. La legge regionale, secondo i giudici, non può sostituirsi allo Stato su materie delicate che riguardano l’ordinamento civile e penale, impossessandosi dei principi ordinamentali stabiliti dalla Corte. Sono stati ritenuti incostituzionali anche gli articoli 5 e 6, nelle parti in cui fissano termini rigidi per la verifica dei requisiti e definiscono le modalità di attuazione del suicidio assistito, poiché queste norme richiedono uniformità su tutto il territorio nazionale. Anche l’articolo 7, comma 1, che prevedeva il supporto tecnico, farmacologico e sanitario delle Asl per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco, è stato giudicato oltre i limiti di competenza regionale. La Corte ha precisato che introdurre regole organizzative e procedurali non è vietato, anche in assenza di una legge nazionale completa, ma la normativa regionale non può sostituirsi allo Stato nella definizione dei principi fondamentali, che già derivano dalla legislazione vigente e dalle precedenti sentenze della Corte.

Soddisfatto Giani: «La Consulta ci legittima a legiferare sul fine vita»

Esprime soddisfazione il presidente della Toscana Eugenio Giani per la pronuncia della Consulta che «ci riconosce la legittimità e i contenuti sulla materia» del fine vita, tema «su cui si è registrata l’assoluta assenza dello Stato quando con sentenza 242/2019 la stessa Corte aveva invitato, a provvedere, il legislatore statale». Ora «c’è un diritto delle Regioni a legiferare» sul suicidio medicalmente assistito, la «Toscana è stata la prima» e invece «il Governo chiedeva d’abrogare la nostra legge», conclude Giani. Esulta anche l’associazione Luca Coscioni, promotrice di “Liberi subito”: «Le dichiarazioni di illegittimità riguardano solo singoli profili, che non mettono in discussione né il perimetro dei diritti delle persone malate né l’obbligo delle strutture pubbliche di dare attuazione ai principi costituzionali già stabiliti». Per Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell’associazione, «il Governo ha tentato di bloccare tutto, ma la Corte costituzionale ha detto no».

La legge della Toscana

La legge della Toscana, prima in Italia a disciplinare il tema del fine vita, era nata da una proposta popolare sostenuta dall’Associazione Coscioni e approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale. Prevedeva commissioni multidisciplinari in ogni Asl per valutare le condizioni cliniche dei pazienti e guidare il percorso verso l’autosomministrazione del farmaco, garantendo una morte dignitosa.

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