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Report, annullata la sanzione del Garante della privacy sul caso Sangiuliano

26 Gennaio 2026 - 15:49 Stefania Carboni
sigfrido ranucci report
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L'annuncio di Ranucci su Facebook: «Era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio»


Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva stabilito sulla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte della trasmissione Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook. L’audio fu diffuso quando esplose lo scandalo della mancata assunzione di Maria Rosaria Boccia da parte del ministero.

«Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma»

«Secondo il tribunale di Roma – spiega il conduttore e giornalista – era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma». I contenuti del servizio «possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell’informazione». Il tribunale nella sentenza «ravvisa la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale».

«Tardività del provvedimento sanzionatorio»

«Fermo restando il comprensibile turbamento d’animo sofferto dai soggetti coinvolti – si legge ancora nella decisione dei giudici – deve affermarsi che l’ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. D’altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, ‘impegnato’ nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica». I giudici hanno criticato anche la «tardività del provvedimento sanzionatorio». «La certezza del tempo entro cui l’autorità amministrativa deve concludere il procedimento – spiega la sentenza – consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell’autorità interpellata e, dall’altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio».

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