«La gelosia non è mai un’attenuante», la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate: «Nemmeno in caso di tradimento»

La gelosia per un tradimento subìto non può mai essere considerata un’attenuante nei processi per stalking e lesioni aggravate. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, che anzi ribalta quella che potrebbe sembrare l’interpretazione più diffusa nel sentire comune. Quel sentimento «morboso», che è «espressione di supremazia e possesso», può configurare «l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti».
Lo stalking nei confronti della ex e del nuovo compagno
Il verdetto della Cassazione, spiega Repubblica, è arrivato nell’ambito di un processo a carico di un uomo che aveva perseguitato e ferito la ex e il suo nuovo compagno. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dall’uomo, condannato a 9 mesi e 10 giorni dalla Corte d’appello di Milano nell’aprile del 2025. La donna e il suo nuovo compagno erano stati perseguitati, aggrediti e vivevano in uno stato di costante paura.
La sentenza della Cassazione
In seguito a quell’episodio, l’uomo aveva iniziato un percorso terapeutico e la sua pena era stata sostituita con una multa da 5.600 euro. Ma la sentenza della Corte d’appello, a suo parere, era ingiusta. E così ha presentato ricorso, facendo finire il caso davanti alla Cassazione. Gli ermellini hanno escluso l’eventuale attenuante di aver agito «in stato d’ira» per avere subìto un fatto ingiusto. «Lo stato psicologico determinato dal tradimento – spiegano – non può essere valutato come un elemento positivo», perché costituisce «il movente per comportamenti violenti e vessatori».
Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami
