In Francia è legittimo interrompere le cure nonostante il biotestamento: «Prevale la scelta medica». La sentenza della Cedu

Le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà del paziente. Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti dell’uomo, pronunciandosi su un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo che, nel proprio biotestamento, si era dichiarato contrario alla sospensione dei supporti alle funzioni vitali. Il malato è poi deceduto nel 2022 in seguito allo stop dei trattamenti, autorizzata dal Consiglio di Stato francese. La sentenza della Corte europea dei diritti umani costituisce un precedente rilevante per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa nei casi analoghi, in cui la normativa nazionale che disciplina la materia risulti equiparabile.
Il ricorso dei familiari
A presentare ricorso a Strasburgo sono state la moglie e le due sorelle di un uomo che il 18 maggio 2022 era stato investito dal furgone sul quale stava effettuando delle riparazioni. Al suo arrivo in ospedale, i medici avevano riscontrato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, oltre a gravi lesioni anossiche. I familiari sostengono che, alla luce delle volontà anticipate espresse dall’uomo – che in una simile situazione aveva chiesto di essere mantenuto in vita – la Francia abbia violato il suo diritto alla vita quando il Consiglio di Stato ha autorizzato i medici a sospendere i trattamenti.
La decisione che ha portato al decesso dell’uomo, avvenuto il 16 dicembre 2022, rientra tuttavia nei casi previsti dalla legge francese, che consente ai medici di disattendere le direttive anticipate del paziente qualora risultino «manifestamente inappropriate». Secondo le ricorrenti, questa possibilità attribuirebbe alle autorità statali un margine di discrezionalità eccessivo, con il conseguente rischio di arbitrarietà.
La decisione della Cedu
Ma la Cedu non è dello stesso avviso, e afferma che «la scelta operata dal legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per decidere i criteri da prendere in considerazione, ma anche il modo di ponderarli al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco». I giudici hanno stabilito che il «quadro legislativo della Francia è compatibile con i requisiti dell’articolo 2» della Convenzione europea dei diritti umani, «che protegge il diritto alla vita, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di non seguire le direttive anticipate del paziente».
La Corte evidenzia inoltre che il processo decisionale dei dottori, che è stato collegiale, ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo ma anche delle opinioni espresse dai familiari, e che quindi anch’esso ha rispettato i requisiti dell’articolo 2. Infine la Cedu giunge alla stessa conclusione anche per quanto riguarda le decisioni dei tribunali francesi sul caso.
