Esclusa dal premio aziendale perché in maternità: «Non è valutabile». Fa ricorso e vince: perché è discriminazione

La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica. Con queste parole il tribunale del lavoro di Taranto ha chiuso il caso di un’operatrice socio-sanitaria esclusa dal premio di produttività mentre era in congedo obbligatorio per maternità. Nel 2024, la donna era stata prima posta in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio, ma al momento della valutazione annuale la sua performance era stata classificata come «non valutabile». E quindi, di fatto, l’Asl l’aveva esclusa dal premio.
«Dipendente discriminata»
Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la dipendente ha presentato ricorso e la giudice Maria Leone ha stabilito chiaramente che la condotta dell’azienda era discriminatoria. La maternità, ha sottolineato la sentenza, «è un impedimento legittimo derivante da una condizione biologica protetta dalla Costituzione» e non può mai tradursi in svantaggio economico o di carriera. Il tribunale ha inoltre respinto la tesi dell’Asl secondo cui la mancata presenza fisica avrebbe reso impossibile valutare la lavoratrice, chiarendo che l’azienda ha l’obbligo di applicare criteri neutri, come la media dei punteggi ottenuti negli anni precedenti o parametri oggettivi.
Cosa va calcolato il premio in maternità
Nel caso concreto, la sentenza ha stabilito che il premio di produttività dovrà essere calcolato sulla base della media dei voti ottenuti dalla lavoratrice nei tre anni precedenti, con interessi e rivalutazione, e l’Asl è stata condannata anche al pagamento delle spese legali. In caso di assenza totale per maternità, ha chiarito ancora la giudice, «non si può semplicemente affermare che il premio non spetta, ma si deve ricostruire la prestazione teorica della lavoratrice». Alla donna, quindi, spetta il premio aziendale. «Questa decisione ribadisce un principio fondamentale. La maternità non può diventare un costo da pagare», dichiara l’avvocato Soggia.
