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Manager di McDonald’s chiude due ore prima e viene licenziato. Ma il giudice gli dà ragione. Ecco perché

23 Marzo 2026 - 15:21 Roberta Brodini
mcdonalds paghe da fame
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L'azienda aveva chiesto al dipendente di risarcire un danno da 70.000 euro, ma il giudice del lavoro ha deciso per la condanna della proprietaria dell'esercizio

Era il 9 settembre 2024 quando il manager, allora 36enne, del McDonald’s di Mori Stazione a Rovereto, impiegato dal 2013 nella catena di fast food, chiudeva il negozio alle 22 invece che a mezzanotte, con due ore d’anticipo. La decisione era motivata dall’affluenza di clienti troppo intensa e impossibile da gestire visto il personale sotto organico. Due settimane dopo, il manager era stato non solo licenziato, ma anche trascinato in tribunale dalla proprietaria dell’esercizio, con una richiesta: risarcire il danno subito per un totale di 70 mila euro. Il tribunale, il 12 marzo scorso, ha dato ragione al dipendente e il giudice del lavoro ne ha disposto il reintegro.

La vicenda: il locale pieno e pochi dipendenti

Le scuole avevano aperto proprio quel 9 settembre e le famiglie stavano affollando il punto McDonald’s per festeggiare il nuovo inizio. Come fa sapere a Open l’avvocato Nicola Canestrini, che ha assistito il manager dominicano insieme al collega giuslavorista, Federico Massara, «il mio assistito aveva avvisato nella chat aziendale come quella sera non stesse riuscendo a servire sia la sala che il drive-in, soprattutto a seguito dei tagli al personale operati dalla nuova gestione. Non avendo ricevuto alcuna risposta, avrebbe applicato una vecchia direttiva» risalente al periodo antecedente alla cessione. Il franchising aveva infatti cambiato affidatario circa 3 mesi prima e tale direttiva, risalente alla precedente proprietà, prevedeva la possibilità di dare priorità al servizio McDrive rispetto a quello in sala. Il dipendente, in difficoltà non solo per la forte affluenza di clienti ma anche per la mancanza di collaboratori nel punto vendita avrebbe quindi prontamente informato l’azienda della decisione presa e prevista per le 22, già alle ore 19.19. Nonostante alla chat partecipassero i vertici dell’azienda, tutti si erano limitati a visualizzare il messaggio, senza però dare alcuna risposta, fino alle ore 23:01.

I motivi della decisione del manager

La ratio della decisione del manager era chiara e semplice, secondo Canestrini: «McDonald’s è un fast food e chiedere alle persone di sedersi e aspettare non ne avrebbe preservato l’immagine». Inoltre, come riportato nelle carte processuali, «malgrado la chiusura anticipata della sala, l’incasso giornaliero aveva subito una flessione minima rispetto a quanto previsto e, in ogni caso, compatibile con l’ordinario andamento». A pesare sulla decisione del manager c’era la forza lavoro a sua disposizione: quella sera nel fast food c’erano tre dipendenti esperti e due neo assunti a fronte delle otto persone suggerite dal sistema gestionale. Questo perché l’organico era stato ridotto.

Le accuse dai vertici dell’azienda e la richiesta di risarcimento

La proprietaria del McDonald di Mori Stazione aveva fatto pervenire al suo dipendente una lettera di licenziamento due settimane dopo, il 24 settembre 2024, per poi citarlo in giudizio con una richiesta che non poteva non stupire: 70.671,02 euro «a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della riduzione degli incassi, alla lesione dell’immagine e della perdita di chances». La proprietaria sosteneva inoltre che la chiusura anticipata del punto vendita, quel 9 settembre 2024, avesse comportato una «diminuzione dell’attività di distribuzione dei pasti in loco e tramite riders, confusione nei clienti sugli orari di apertura del locale e la diffusione di recensioni negative», per quanto l’avvocato dell’assistito riferisca che si trattasse solo di un commento negativo. Inoltre, come riportato in sentenza, affermerà che «la mancanza di risposta da parte dei dirigenti non era da intendersi come un silenzio-assenso o un’autorizzazione implicita all’adozione di tale comportamento», ovvero la chiusura del servizio in sala, e che le nuove prassi del punto vendita non prevedessero tale possibilità.

Il precedente

Le carte processuali riportano però come il manager, dipendente di 2° livello con un’anzianità di servizio che gli permetteva di assumere il ruolo di responsabile dello store in assenza del direttore e del vice-direttore, stesse facendo riferimento a una prassi non solo in uso, ma applicata l’ultima volta solo il giorno prima. Aveva, infatti, scritto in chat che avrebbe proceduto «come era avvenuto nella sera precedente».

La sentenza del tribunale

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, Michele Cuccaro, ha pronunciato la sua sentenza a favore del manager questo 12 marzo. Ha affermato l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento e ha condannato l’azienda a reintegrare l’ex dipendente sul posto lavoro, corrispondendogli una somma risarcitoria pari a € 31.999,20 (corrispondente a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), insieme al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. «Appare chiaro – si legge nella sentenza – come la condotta del lavoratore non sia stata minimamente connotata dai profili di gravità richiesti per giustificare un provvedimento espulsivo tanto grave quale è il licenziamento per giusta causa».

Il traguardo più grande, però, come riferisce l’avvocato del manager dominicano, è stato il riconoscimento da parte del giudice dell’illecito civile di lite temeraria, come stabilisce l’articolo 96 del Codice di procedura civile. La proprietaria avrebbe quindi agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Una decisione non scontata, come sottolinea Canestrini: «Si tratta di una sentenza molto rara. Non ho mai trovato che un tribunale applicasse d’ufficio una lite temeraria».

Il principio

Il manager sarà quindi ricompensato non solo delle mensilità e dei contributi previdenziali dei mesi nei quali non ha lavorato, ma avrà diritto a una somma pari a 3.000 euro per la malafede della querelante, oltre alla copertura delle spese legali e alla compensazione della perdita del lavoro. Non sussisterebbero infatti, a detta del suo avvocato, le giuste condizioni per il reintegro nella posizione dell’ex dipendente, che riceverà quindi un’ulteriore somma, pari a circa 30.000 euro, a titolo di indennizzo per il danno subito. L’avvocato ha dichiarato ad Open: «Si tratta di una decisione che va oltre il singolo caso e richiama un principio di fondo: l’organizzazione del lavoro, per quanto standardizzata o gerarchica, non può mai tradursi in una compressione dei diritti fondamentali del lavoratore». Ha poi aggiunto: «Per il mio assistito è, prima di tutto, un riconoscimento sul piano umano e professionale. Più in generale, è un segnale chiaro: anche nei rapporti di lavoro più esposti a squilibri di forza, le garanzie non sono negoziabili».

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