Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
ECONOMIA & LAVOROCorte di CassazioneDimissioniInpsLavoro e impresaLicenziamenti

Naspi a rischio per chi accetta l’incentivo all’esodo: senza lettera di licenziamento niente indennità

27 Marzo 2026 - 12:33 Giampiero Falasca
firma lettera licenziamento
firma lettera licenziamento
La Cassazione sottolinea che il contributo spetta solo nei casi di licenziamento

L’indennità di disoccupazione (Naspi) spetta solo nei casi tipizzati dalla legge, e quindi – salvo ipotesi eccezionali – in presenza di una formale lettera di licenziamento: senza questo documento, l’accordo con cui il lavoratore accetta di lasciare il lavoro in cambio di un incentivo all’esodo non basta a ottenere il trattamento. È questo il principio formulato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 6988/2026), che interviene su una vicenda che ha suscitato un certo clamore ma che, a ben vedere, si limita ad applicare in modo lineare il dato normativo.

Il caso

Il caso nasce da una riorganizzazione aziendale che aveva spinto una lavoratrice a concordare la fine del rapporto mediante una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo. La lavoratrice aveva percepito la Naspi, ma l’Inps ne aveva successivamente chiesto la restituzione, ritenendo insussistenti i presupposti di legge. Mancava, infatti, la lettera di licenziamento. I giudici di merito avevano invece riconosciuto il diritto all’indennità, valorizzando il contesto organizzativo e ritenendo che la cessazione fosse, nella sostanza, riconducibile a una scelta datoriale.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ribalta questa impostazione, osservando che nel caso concreto non vi è stato alcun licenziamento, neppure nella forma procedimentalizzata prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966, e che le parti avevano espressamente concordato la risoluzione del rapporto. La distinzione rispetto alle fattispecie più frequenti nella prassi è decisiva. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’incentivo all’esodo si colloca a valle di un licenziamento già intimato (o almeno formalmente avviato), che viene poi definito in via conciliativa. In tali ipotesi, il presupposto del licenziamento consente di ritenere integrato lo stato di disoccupazione involontaria richiesto per la Naspi. Qui, invece, il licenziamento non c’è mai stato: il rapporto si è estinto direttamente per effetto dell’accordo tra le parti. Proprio su questo punto la Corte interviene per riportare il sistema entro i suoi confini, censurando il ricorso all’analogia operato dai giudici di merito. Non esiste alcun vuoto normativo da colmare: l’articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 22/2015 disciplina espressamente i casi in cui la Naspi spetta anche in presenza di una risoluzione consensuale. Estendere tale disciplina a situazioni diverse, solo perché inserite in un contesto di riorganizzazione, significa introdurre una forzatura interpretativa che la Corte respinge.

Il ticket licenziamento

La decisione ha anche una rilevante coerenza sistematica. La Naspi è finanziata, tra l’altro, attraverso il cosiddetto “ticket licenziamento”, che grava sui datori di lavoro proprio nei casi di interruzione unilaterale del rapporto. Ammettere il beneficio anche in assenza di licenziamento significherebbe sganciare la prestazione dal suo meccanismo di finanziamento, alterando l’equilibrio complessivo del sistema. In definitiva, più che una pronuncia innovativa, quella della Cassazione è una decisione di chiarimento: mette ordine rispetto a letture creative che tendevano ad ampliare indebitamente l’ambito della Naspi. E, sul piano pratico, offre anche un’indicazione molto netta: nelle operazioni di esodo incentivato, la sequenza degli atti è decisiva. Se il lavoratore intende preservare il diritto alla prestazione, deve verificare che la cessazione del rapporto sia formalmente riconducibile a un licenziamento; diversamente, il rischio è quello di trovarsi privo della tutela, con conseguenze che, come in questo caso, possono risultare rilevanti.

leggi anche