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Il fisco e i conti correnti, la Cassazione: per accedere ci vuole l’autorizzazione

17 Giugno 2026 - 06:46 Alba Romano
conti correnti fisco controlli autorizzazione
conti correnti fisco controlli autorizzazione
Altrimenti le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l'avviso è invalido
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Il fisco può accedere ai conti correnti dei contribuenti. Ma deve farlo con legalità, proporzionalità e controllo effettivo. Come indicato dalla Cedu. Due ordinanze della Cassazione, la 11956 e la 19960 del 2026, hanno dato ragione ai ricorsi che lamentavano l’illegittimità di accertamenti nei confronti di professionisti e di uno studio associato fondati in larga parte sulle risultanze di indagini finanziarie. Secondo i giudici di merito, spiega oggi Il Sole 24 Ore, l’autorizzazione è atto meramente interno e la sua mancata allegazione una semplice irregolarità non invalidante. La Corte ha riletto le norme: articoli 32 Dpr 600/1973 e 51 Dpr 633/1972.

Il fisco e i conti correnti

Secondo il Palazzaccio bisogna considerare anche l’articolo 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata), come interpretato dalla Corte Edu (Ferrieri e Bonassisa c. Italia), e dagli articoli 7 (rispetto della vita privata), 8 (protezione dei dati personali) e 52 (portata e limiti dei diritti) della Carta dei diritti fondamentali Ue. E quindi l’autorizzazione deve essere preventiva e resa conoscibile nel suo contenuto essenziale. Altrimenti le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l’avviso è invalido. Secondo questo principio l’autorizzazione deve precedere la richiesta di accesso ai dati bancari. Quella successiva non è idonea. L’autorizzazione poi non può essere soltanto menzionata. Deve essere allegata o almeno resa conoscibile nel suo contenuto essenziale.

Se manca l’autorizzazione

La mancanza, la tardività o la mancata ostensione del contenuto essenziale dell’autorizzazione non si risolvono più in una mera irregolarità, ma determinano l’inutilizzabilità delle risultanze bancarie e, di conseguenza, l’invalidità derivata dell’avviso di accertamento per la parte che su di esse si fonda. L’inquadramento giuridico vale anche per accertamenti passati. Ma non si tratta di una nullità rilevabile d’ufficio. Ed è una causa di invalidità derivata che la parte deve introdurre tempestivamente nel giudizio. Le ordinanze ribadiscono che l’autorizzazione per le indagini bancarie deve avere un «contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso».

L’irregolarità

L’irregolarità, spiega ancora il quotidiano, si inserisce «nella fase preliminare dell’atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando, come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite». Le criticità dell’autorizzazione, conclude la Cassazione, secondo una valutazione che deve essere fatta caso per caso, si risolve in un’invalidità dell’avviso di accertamento, non necessariamente totale e che deve essere fatta valere tempestivamente dal contribuente.