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Riconoscimento facciale con l’AI: il governo prima accelera ma poi rinvia. Palazzo Chigi: «Rispetteremo indicazioni Ue»

30 Luglio 2026 - 13:41 Roberta Brodini
D. Lgs. Riconoscimento facciale AI
D. Lgs. Riconoscimento facciale AI
Il decreto sull’uso del riconoscimento facciale con IA continua a dividere sull’identificazione biometrica in tempo reale nei luoghi pubblici e l’analisi a posteriori dei dati. La commissione Ue: «Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge»
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È scontro sul decreto legislativo che regola il riconoscimento facciale con intelligenza artificiale. Dopo la bagarre di ieri, 29 luglio, in Commissione Politiche europee del Senato, con Pd e M5s che avevano lasciato i lavori in segno di protesta contro il blitz della maggioranza, oggi arriva il rinvio a sorpresa del voto in Commissione Affari europei della Camera mentre l’esame prosegue nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. Una decisione che la vicepresidente della Commissione, Marianna Madia, definisce «un fatto molto grave».

La nota di palazzo Chigi

Dopo il pasticcio, palazzo Chigi invia una nota di chiarimento annunciando che rispetterà le norme Ue: «Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’Autorita giudiziaria».

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento a cui il governo si è ispirato è il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, che, come si legge nel decreto, «stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile». Nel quadro delineato dall’AI Act, il decreto disciplina i casi in cui le forze di polizia possono ricorrere ai sistemi di identificazione biometrica remota, sia in tempo reale sia a posteriori.

Cosa prevede il Decreto legislativo

Il Dlgs prevede che i dati biometrici vengano registrati e conservati in un database per una durata di 7 giorni, prima di essere cancellati in automatico. In caso di reato commesso nell’arco dei 7 giorni, è prevista un’estensione della conservazione delle registrazioni, che diventeranno materiale d’indagine. Il fine di tale conservazione così come della loro analisi in tempo reale sarebbe quello di aiutare le forze dell’ordine nel prevenire attacchi terroristici, alla vita o all’incolumità delle persone, ma anche quello di aiutare nella ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro di persona.

A richiedere il ricorso al riconoscimento facciale con IA possono essere, dietro richiesta motivata, il questore, i comandanti provinciali dell’Arma o della Guardia di finanza, i responsabili di specifici servizi centrali e infine il procuratore del Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca.

I punti contestati

Sono due i punti maggiormente contestati. Il primo riguarda l’articolo 8, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici. Il secondo riguarda l’articolo 10, che disciplina invece l’utilizzo del riconoscimento facciale “a posteriori”, consentendo alle forze di polizia di applicare sistemi di IA su registrazioni già acquisite e conservate, anche fino a cinque anni prima.

Su entrambi i fronti, le opposizioni contestano l’assenza di un controllo affidato a un’autorità pienamente terza, come un gip. La norma prevede infatti il coinvolgimento di un procuratore della Repubblica. Lo schema prevede poi, in via ordinaria, un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria tramite decreto motivato che indichi finalità, durata – non superiore a 15 giorni e prorogabile per periodi della stessa durata – area interessata e persone oggetto della ricerca. In caso di urgenza, invece, è prevista la possibilità di attivare immediatamente il sistema, previa comunicazione anche orale al procuratore della Repubblica, con richiesta di autorizzazione da presentare entro 24 ore.

Il parere contrario delle forze di opposizione

Come sottolineato da Marianna Madia, vicepresidente della Commissione affari europei in quota Italia Viva, il D. Lgs. sul quale il governo ha premuto sull’acceleratore, rispetterebbe solo in parte il quadro normativo a cui si ispira. A preoccupare, spiega, è anzitutto il punto che prevede «l’autorizzazione all’uso dei dati facciali e biometrici assegnato non a un gip, bensì a un procuratore», che, sostiene, «potrebbe non rivestire un carattere di terzietà». Ad essere contestata, in secondo luogo, è «la possibilità di utilizzare i dati del riconoscimento facciale ‘a posteriori’, senza bisogno di alcuna autorizzazione della magistratura». Un previsione, quest’ultima, che «va contro il regolamento europeo».

Problematici, inoltre, una troppo generica «definizione di “identificazione in modo dinamico”, compresa la localizzazione», ma anche la «possibilità di creare una banca dati biometrica delle persone presenti in un dato luogo o a un dato evento». Il rischio, prosegue, è che chiunque in una piazza o in uno stadio, anche senza che si sia commesso alcun reato, venga schedato e parametrato. Tutti punti, secondo Madia, che rendono l’adattamento italiano «inconciliabile con l’articolo 5 del Regolamento europeo sull’uso della IA». Forte anche la contestazione da parte di Pd e M5s che denunciano «una deriva pericolosa» e un Parlamento ridotto a «mera formalità», mentre Angelo Bonelli (Avs) ha parlato di «inaccettabile profilazione di massa». Più ironico il commento di Riccardo Magi di +Europa: «Da Fratelli d’Italia a Grande Fratello d’Italia».

Il parere del Garante e dell’Ue

Duplice l’opinione espressa dal Garante della Privacy. Da una parte, un giudizio complessivamente coerente del testo proposto rispetto all’AI Act e alla legge delega n.132/2025. Dall’altra, fa sapere che sarebbero da chiarire il ruolo della supervisione umana nei sistemi di IA. Negativo inoltre il parere sul trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici, che dovrebbe invece basarsi su registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa.

«Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull’IA (AI Act), quindi è applicabile già dall’anno scorso e diventerà esecutivo entro quest’anno. Non vogliamo che con l’IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto» ha affermato stamattina il portavoce della Commissione nel Midday briefing. Prudenza, però, nel giudicare il caso italiano: «Non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia», ha precisato.

Foto copertina: ANSA | LORENZO ATTIANESE