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Posta le foto della festa di compleanno nel giorno di malattia, cameriera viene licenziata: per il giudice il provvedimento è illegittimo

26 Agosto 2026 - 11:42 Cecilia Dardana
licenziata malattia festa compleanno
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La lavoratrice si era assentata per un turno serale avvisando il responsabile via WhatsApp. Per il Tribunale del Lavoro gli scatti pubblicati sui social non provano una falsa infermità: alla società è stato ordinato un risarcimento di circa 20 mila euro
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Si era assentata dal lavoro per malattia durante un turno serale e, proprio quel giorno, sul suo profilo Instagram erano comparse le immagini dei festeggiamenti per il suo compleanno. Per la gestione del ristorante bolognese in cui lavorava come cameriera, quegli scatti rappresentavano la prova di un inganno, sfociato nel licenziamento. Tuttavia, per il Tribunale di Bologna il provvedimento è illegittimo: la donna non solo non ha simulato la malattia, ma ora dovrà ricevere un risarcimento di circa 20 mila euro.

La malattia e il licenziamento

La vicenda comincia l’11 maggio 2025. La lavoratrice avvisa il proprio responsabile via WhatsApp comunicando l’impossibilità di prendere servizio la sera per motivi di salute. La risposta del referente è un semplice «Ok». Il giorno successivo la cameriera trasmette regolarmente alla società il certificato medico. Ciò nonostante, al suo rientro in servizio viene avviato un procedimento disciplinare che porta, il 21 maggio, al licenziamento.

Le contestazioni dell’azienda

Tre le contestazioni mosse dall’azienda: essersi presentata al lavoro in una giornata di riposo, aver consumato il pasto durante l’orario di servizio e la pubblicazione su Instagram delle immagini della festa. La donna ha quindi impugnato la decisione in tribunale senza chiedere il reintegro, ma pretendendo l’indennizzo per un licenziamento ritenuto del tutto ingiusto.

La decisione del Tribunale del Lavoro

Il giudice Alessandro D’Ancona ha accolto il ricorso della lavoratrice, condannando l’azienda al pagamento di 10 mensilità di indennizzo oltre alle spese legali, per un totale di circa 20mila euro. Nella sentenza si stabilisce che erano «insussistenti gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato dalla società». Per i giudici le condotte contestate denotano al massimo una certa «superficialità», ma non sono sufficientemente gravi da spezzare il rapporto di fiducia. Si legge infatti nell’atto: «D’altronde, questi fatti in sé, privi, cioè, di qualsivoglia riconoscimento circa i loro effetti sul piano disciplinare, risultano ammessi dalla donna, che ne ha fornito giustificazione secondo la propria versione degli accadimenti».

Perché per il tribunale il provvedimento è illegittimo

Nel merito dei singoli addebiti, la presunta irregolarità nei turni e la pausa pasto «non risultano di gravità tale da giustificare la sanzione massima, cioè il licenziamento per giustificato motivo soggettivo». Sul punto cruciale dei social network, il tribunale ha chiarito che «non può escludersi che il festeggiamento sia avvenuto in orario antecedente rispetto alle ore 18, cioè quando l’indisposizione fisica non si era verosimilmente ancora manifestata». Pertanto, «non risulta sufficientemente provato che la malattia della lavoratrice sia stata fittizia».

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