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Donne costrette ad aspettare 300 giorni prima di risposarsi, gli uomini no: la proposta di legge per abolire il divieto. Cosa prevede la norma

29 Ottobre 2026 - 21:00 Anna Clarissa Mendi
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La norma del 1942 impone solo alle donne un'attesa di 300 giorni per nuove nozze. Italia Viva presenta un ddl per abrogarla: «È retrograta»
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Le donne devono aspettare almeno 300 giorni dalla fine del precedente matrimonio prima di potersi risposare. Per gli uomini, invece, nessun vincolo: possono convolare a nuove nozze immediatamente. Una disparità di trattamento che affonda le radici nel 1942 e che oggi torna al centro del dibattito politico, con una proposta di legge che punta ad abolire un divieto «anacronistico» e «discriminatorio». A chiedere la cancellazione della norma è Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, che ha depositato un disegno di legge per abrogare l’articolo 89 del codice civile.

Dalla “turbatio sanguinis” del 1942 al ddl: cosa prevede il divieto

L’obiettivo è eliminare una restrizione che grava esclusivamente sulle donne, «limitandone la libertà personale» e «la capacità di contrarre un nuovo matrimonio». La disposizione risale al codice civile del 1942 e nasceva dall’esigenza di evitare la cosiddetta turbatio sanguinis, ovvero possibili incertezze sulla paternità di un bambino concepito durante il precedente matrimonio e nato dopo la sua conclusione.

Una giustificazione legata a un contesto storico e sociale profondamente diverso da quello attuale, che oggi solleva evidenti interrogativi sul piano dell’uguaglianza tra uomini e donne. Paita definisce la norma «retrograda, anacronistica e intrisa di stereotipi non più accettabili nei confronti delle donne» e lancia un appello a tutte le forze politiche affinché sostengano la proposta e contribuiscano a superare una disparità che non trova più ragioni sufficienti per essere mantenuta.

Le eccezioni attuali e la richiesta di abrogazione totale

L’articolo 89 prevede alcune eccezioni al divieto. Il limite dei 300 giorni, infatti, non si applica in determinate circostanze, tra cui alcuni casi di separazione giudiziale o consensuale, l’assenza di rapporti sessuali tra i coniugi durante il matrimonio e le dichiarazioni di nullità legate all’impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

È inoltre possibile risposarsi prima della scadenza quando è inequivocabilmente escluso uno stato di gravidanza o quando una sentenza passata in giudicato accerta che l’ex marito non ha convissuto con la donna nel periodo rilevante. Si tratta, tuttavia, di eccezioni che non cancellano il principio alla base della norma: una limitazione imposta alle donne e non agli uomini. La proposta di abrogazione punta proprio a superare questa differenza, riportando la disciplina matrimoniale a un principio di parità.

Foto copertina: PEXELS / PHOTOGRAPHY MAGHRADZE PH

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