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Legittima difesa: il testo della legge e ultime notizie

18 Gennaio 2019 - 16:06 Chiara Piselli
Il cavallo di battaglia di Matteo Salvini è stato approvato anche dal Senato con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti

Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla legittima difesa, cavallo di battaglia del ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Finalmente verrà riconosciuto il sacrosanto diritto alla legittima difesa», aveva detto Salvini. E allora vediamo quali sono le principali novità di questa legge targata Lega che modifica il codice penale.

La difesa è sempre legittima

L’articolo 1 del ddl Lega va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la difesa legittima. Il nuovo testo riconosce sempre e comunque la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui qualcuno sia «presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora e venga usata un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione».

Dunque, affinché sussista il principio di legittima difesa non è necessario, per esempio, che il ladro abbia un’arma in mano. Ma è sufficiente la sola minaccia («pericolo di aggressione») e non è necessario che la minaccia sia direttamente rivolta alla persona.

Chi è in stato di grave turbamento non è punibile

L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina «l’eccesso colposo». Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in preda a uno «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Sospensione della pena solo dopo il risarcimento danni

Anche l’articolo 3 introduce un’importante modifica alla normativa sulla legittima difesa ancora vigente. Il passo prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La difesa è sempre legittima? Ecco cosa prevede il testo foto 3
Ansa/I ministri Alfonso Bonafede, Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Pene più severe per la violazione di domicilio, furto e rapina

E proprio a proposito delle pene, il disegno di legge prevede che saranno inasprite in caso di violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Mentre, in caso di furto in abitazione, rapina e scippo, si arriva fino a un massimo di sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni il cui importo è stato fissato fino a un massimo di 2.500 euro.

Esclusione della responsabilità civile

Altra novità: chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. Dunque, chi si è difeso da un potenziale pericolo di aggressione ed è stato assolto in sede penale, non dovrà essere obbligato a risarcire il danno in sede civile. Inoltre, nei casi di eccesso colposo, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una indennità, «calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Patrocinio gratuito e spese di giustizia

La riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio «a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo». Lo Stato conserva comunque il diritto di chiedere le spese anticipate nel caso in cui, dopo la riapertura delle indagini o la revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

Priorità nei processi

L’ultimo articolo del ddl sulla legittima difesa modifica il codice di procedura penale per stabilire la priorità nei processi, «affinché nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose».

Glossario

Eccesso colposo: particolare ipotesi di errore sulle cause di giustificazione (antigiuridicità) che si verifica quando, nel commettere uno dei fatti previsti dagli art. 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (Legittima difesa. Diritto penale), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (Stato di necessità) del codice penale, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità. Si applica pertanto la disciplina relativa ai delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come tale.

(Fonte: Treccani)

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