Autostrade, il Cdm della verità. Cosa c’è scritto nel decreto a proposito di revoca e assegnazione ad Anas

Ecco la bozza di accordo da cui parte il consiglio dei ministri di oggi. Di Maio ha vinto la partita?

Il braccio di ferro all’interno del governo giallorosso nelle ultime ore si è spostato sulle concessioni autostradali. In particolare, al centro della dialettica nell’esecutivo, ci sono le norme contenute nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 21 dicembre.


Approvato sì, ma con la formula “salvo intese”: è dunque un testo a cui la maggioranza dovrà ancora mettere mano. E il tavolo su cui se ne discuterà è quello del Consiglio dei ministri previsto per questa sera alle ore 18. Le posizioni in campo sono chiare: il Movimento 5 Stelle è per la revoca delle concessioni a Società Autostrade (posizione non dissimile da quella di LiberieUguali), mentre il Partito Democratico è più cauto: il segretario dem Zingaretti ha chiarito che il Milleproroghe non è «un primo passo verso la revoca».


Sulle barricate Italia Viva, che non ha votato la norma in Cdm e che chiede che il tema venga affrontato in Parlamento e non in un decreto legge onnicomprensivo.

Aspi ha fatto sapere ieri, con una nota, che «pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni”, rileva “profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee».

Cosa prevede il Milleproroghe a proposito delle concessioni autostradali

L’oggetto del contendere, cioè la parte del Milleproroghe che riguarda le concessioni autostradali, è affrontato in 4 commi dell’articolo 13 del decreto, dal titolo Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Il testo del 21 dicembre da cui parte la discussione di stasera – e che Open ha potuto leggere integralmente – affronta il nodo con due passaggi fondamentali:

In primo luogo è previsto lo slittamento fino (al massimo) al 31 luglio dell’aumento dei pedaggi che i concessionari, invece, avrebbero potuto far scattare già a gennaio. Il governo chiede che prima che i contributi vengano aumentati Autostrade metta in moto l’iter di aggiornamento dei piani economici-finanziari: cioè, in soldoni, faccia chiarezza sui conti.

Il secondo punto, che arriva al cuore dello scontro, prevede che in caso di revoca, decadenza o risoluzione delle concessioni autostradali, il servizio venga affidato all’Anas, in attesa della gara per il nuovo affidamento. Il “comma c” dell’articolo 4, inoltre, traccia i limiti di ciò che spetta al concessionario e quello che è in carico all’amministrazione, in termini di penali e risarcimenti, in caso di stop alla concessione.

Nel citato articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (vedi il testo completo più sotto), infatti, si legge: «Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale».

D’altro canto la prudenza del Partito Democratico è legata soprattutto agli indennizzi che Autostrade potrebbe richiedere in caso di recessione unilaterale della convenzione (Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, parla di «23,5 miliardi, ossia l’equivalente di una nuova clausola Iva da disinnescare»).

Primo passo verso la revoca

Di fatto, con questa formulazione, il governo apre la strada all’iter che potrebbe realmente portare alla revoca delle concessioni. Per Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sarebbe una vittoria storica: il Movimento chiede a gran voce la revoca dall’indomani del crollo del Ponte Morandi. Per il capo politico rappresenterebbe una medaglia con cui fregiarsi, in un momento non semplice per lui all’interno del Movimento stesso.

Al premier Conte toccherà, ancora una volta, il ruolo di mediatore. Una mediazione in cui non saranno certo secondarie le sue competenze professionali: sarà necessario limare la norma non solo per trovare una posizione di compromesso fra le forze politiche, ma anche usando tutte le accortezze giuridiche necessarie affinché nella formulazione definitiva non ci siano spiragli per i «rilievi di incostuzionalità» mossi a Aspi.

La formulazione integrale

Per i cultori della materia, ecco come il testo sarà formulato:

  1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”.
  2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L’aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
  4. All’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, le parole: ”per gli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: ”per gli anni dal 2017 al 2022”;
    b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: ”al comma 7”, sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 7 e 7-ter”;
    c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
    ”7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.”;
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: ”alle finalità di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter”».

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