Decreto Rilancio, come ottenere i crediti di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di mascherine e gel

L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative per la fruizione di crediti di imposta concessi per l’adeguamento dei processi produttivi e gli ambienti di lavoro a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione dei crediti di imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio. Si tratta di agevolazioni introdotte al fine di permettere ai destinatari un recupero quantomeno parziale delle spese sostenute per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19


A tal fine, i limiti di spesa previsti si differenziano a seconda del tipo di intervento effettuato: 200 milioni di euro per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione per il 2020, mentre quello previsto per l’adeguamento dei luoghi di lavoro è di gran lunga più cospicuo, ammontando a 2 miliardi di euro.


L’ambito di applicazione soggettivo di tali crediti di imposta risulta essere piuttosto ristretto poiché i beneficiari del bonus sicurezza sono i titolari di attività ricomprese nell’allegato all’art. 120 del Decreto Rilancio, tutte caratterizzate da un contatto diretto con gli utenti che fruiscono dei servizi offerti (bar, ristoranti, alberghi, mense, ecc.).

Istruzioni operative

Per ottenere il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), gli imprenditori dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal 20 luglio al 30 novembre 2020, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la suddetta comunicazione nonché le somme che prevedono di sostenere successivamente e fino al 31 dicembre 2020. In caso di invio della domanda dopo tale data, dovranno essere indicate solamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Il valore del bonus è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate e non può eccedere l’importo di 80.000 Euro.

Per ottenere il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125), la comunicazione telematica dovrà essere inviata invece dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Anche in questo caso il valore del bonus è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, il cui tetto massimo verrà comunicato con provvedimento dell’Agenzia che verrà emanato entro il prossimo 11 settembre.

Cessione dei crediti di imposta

Dal 1° ottobre 2020 sarà possibile la cessione (anche parziale) del credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro a istituti di credito e intermediari finanziari, con riferimento alla quota del credito relativa alle spese sostenute, fermi restando i limiti degli importi fruibili. 

Diversamente, non è stata ancora prevista la data a partire dalla quale potranno essere comunicate le cessioni del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: bisognerà attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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