Decreto Agosto, tutti gli sgravi contributivi per le aziende virtuose e per i lavoratori del Sud

Il governo con il decreto Agosto ha introdotto importanti sgravi contributivi sia per le aziende che rinunciano a richiedere nuovi periodi di cassa integrazione sia per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato

L’attesissimo decreto Agosto, dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020) e dunque è entrato ufficialmente in vigore. Tra le importanti misure finalizzate a sostenere le aziende in difficoltà e rilanciare l’occupazione, il nuovo decreto riconosce importanti esoneri contributivi per tutte quelle aziende che non intendono usufruire per i prossimi mesi di nuovi periodi di cassa integrazione Covid-19 o che assumeranno nuovo personale a tempo indeterminato.


Il testo definitivo, in primo luogo, prevede che ai datori di lavoro privati che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di tali trattamenti, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale sgravio contributivo è ammesso per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con espressa esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, che comunque dovranno essere corrisposti dal datore di lavoro. 


L’esonero contributivo è tra l’altro cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Si ricorda che a tali aziende si applica comunque la proroga del divieto di licenziamento prevista sempre con lo stesso Decreto Agosto per tutto il periodo in cui si usufruisce dello sgravio contributivo. 

Altra importante agevolazione è riconosciuta a tutti quei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020, compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivi alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto. 

A tali aziende è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che siano stati assunti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, nonché eventuali nuovi lavoratori assunti con contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.

Come per le aziende che rinunciano al trattamento di cassa integrazione, anche in questo secondo caso, lo sgravio contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Grandi esclusi da queste due novità legislative sono i datori di lavoro del settore agricolo che potranno quindi presentare solo la domanda di trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) disciplinata da ultimo dallo stesso decreto Agosto.

Da ultimo il governo ha introdotto anche la cosiddetta “decontribuzione Sud”, ossia uno sconto del 30% dei contributi per tutti i dipendenti nelle aree più svantaggiate del Paese, perché caratterizzate da situazioni di particolare disagio socio-economico. Gli indicatori oggettivi di queste situazioni di svantaggio saranno determinati con un futuro e separato decreto interministeriale.

I destinatari di tale sgravio contributivo sono i datori di lavoro privato, ad eccezione – ancora una volta – del settore agricolo e domestico, operanti nelle seguenti Regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, Abruzzo e Molise e Umbria. Il periodo di riferimento per beneficiare di questo sgravio va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Immagine copertina Pixibay

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