Con il Decreto Rilancio arriva la proroga automatica dei rapporti a termine

Nella legge di conversione spunta la proroga automatica per un periodo equivalente a quello di utilizzo degli ammortizzatori sociali

Il disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DDL n. 1874), approvato in via definitiva il 16 luglio 2020 al Senato e in attesa di pubblicazione, ha introdotto una norma (art. 93, comma 1 bis) che non mancherà di far discutere. Si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), nonché i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante, siano prorogati per una durata equivalente al periodo in cui l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


Cosi, per fare un esempio, se un lavoratore a tempo è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo uguale. Questo effetto si verifica in automatico, senza spazio per una diversa volontà del datore di lavoro, che potrebbe anche non avere interesse o necessità di prorogare i contratti. 


Peraltro, con specifico riferimento ai rapporti di somministrazione a tempo determinato, il legislatore sembrerebbe aver dimenticato che – oltre al contratto tra il lavoratore somministrato e l’agenzia somministratrice – la fattispecie prevede un ulteriore contratto tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia (c.d. contratto commerciale). 

La nuova norma non dice come dovrà essere gestito tale contratto, alimentando un primo dubbio interpretativo circa la possibilità di estendere a quest’ultimo la suddetta proroga automatica: dubbio che sembra, tuttavia, doversi risolvere considerando prorogato per una durata corrispondente anche questo rapporto. 

Anche in questo caso un esempio può essere di aiuto. Un rapporto di somministrazione tra un’agenzia per il lavoro e un utilizzatore prevede una fornitura di tre mesi. Il lavoratore viene messo in cassa integrazione per un mese, con la conseguenza che il suo rapporto di lavoro a termine con l’agenzia viene prorogato per un periodo di uguale durata. Il rapporto commerciale iniziale tra agenzia e utilizzatore non può non risentire di questa proroga e quindi, anche nel silenzio della legge, deve considerarsi inevitabile anche la sua proroga.

Non mancheranno le discussioni applicative intorno a questa norma, anche per capire quale impatto ha il periodo di proroga obbligatoria sui diversi “contatori” previsti dalla legge ai fini della durata massima del rapporto (12 mesi) e della possibilità di allungare tale durata fino a 24 mesi in presenza di una c.d. causale. Tutte questioni che il legislatore non ha considerato e che non mancheranno di generare contenzioso. 

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