Referendum 2020, faranno votare una legge lunga e incomprensibile? Il video che disinforma prima del voto

Nelle ultime settimane sta circolando un video dai contenuti ingannevoli a favore del «no»

In vista del prossimo referendum costituzionale stanno circolando alcuni contenuti non corretti e ingannevoli, tra questi un video con il quale si vorrebbe sostenere che andremo a votare un brevissimo quesito per un testo di legge lunghissimo e incomprensibile. Pura disinformazione per un semplice motivo: riguarda il referendum del 2016 e lo si capisce dalla scheda del quesito pubblicata da Il Post.

Lo screenshot del video con l’immagine del fac simile del quesito con la stessa grafica dell’immagine usata da Il Post nel 2016

Lo stesso vale per la «lenzuolata» del testo di legge, anch’esso riguarda il passato referendum costituzionale che non è paragonabile a quello attuale. Infatti, quello del 2020 è molto più corto. Chiunque può consultare il quesito e il testo della legge attraverso i siti del governo (qui le domande frequenti). Su Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è possibile leggere il testo del quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

Il fac simile pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno in data 31 agosto 2020.

Nel sito del Dipartimento per le Riforme Istituzionali viene fatto riferimento al testo della legge che andremo a votare:

Il testo della legge costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Uno dei post Facebook dell’agosto 2020 dove è stato condiviso il video del 2016.

Il testo della legge è formato da questi quattro articoli:

Art. 1. (Numero dei deputati)
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e’ sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e’ sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e’ sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

Art. 2. (Numero dei senatori)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e’ sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e’ sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e’ sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti ».

Art. 3. (Senatori a vita)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica puo’ nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo’ in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4. (Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Molto più breve dunque rispetto al testo presentato nel video.

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