Scuola, la nuova circolare del ministero: «Senza certificato del tampone negativo non si rientra in classe»

di Giada Giorgi

Il ministero della Salute chiarisce le regole per il rientro a scuola dopo giorni di assenza per sintomi da Covid-19. Se positivi, doppio test e poi nulla osta

Se ci si assenta da scuola per sintomi sospetti da Covid-19 non si può tornare in classe senza un certificato di tampone effettuato. La nuova circolare, diffusa dal ministero della Salute, interviene ulteriormente su un tema di gestione piuttosto complesso. Fino a pochi giorni fa genitori e pediatri si erano dimostrati piuttosto preoccupati riguardo alle code e ai tempi di attesa non agevoli per le risposte dei test. Nel pieno degli scioperi e delle manifestazioni di studenti e operatori scolastici, andati in scena oggi nelle piazze italiane, e previsti anche per domani, arriva un ulteriore documento da parte del ministero della Salute.


La nuova direttiva firmata dal prof. Giovanni Rezza, il direttore generale della prevenzione è stata trasmessa a medici, sindacati e Regioni. Tutti dovranno attenersi alle indicazioni più specifiche ora diffuse, che obbligano tutti gli assenti da scuola per sintomi sospetti, dagli alunni al personale, a presentare un certificato che attesti la negatività di un tampone effettuato.


Di che tampone si tratta?

Finora le Regioni hanno avuto piena autonomia nell’introdurre a scuola i tamponi cosiddetti rapidi. Test di screening mirati alla ricerca dell’antigene virale, la proteina di superficie del virus appunto, che se positiva necessita di ulteriore verifica con tampone di laboratorio. La nuova circolare ministeriale punta invece sulla certificazione dei tamponi tradizionali e cioè quelli eseguiti sui liquidi prelevati da naso e bocca, alla ricerca dell’RNA, e cioè del filamento specifico del virus.

Una decisione complessa che arriva da un iter di valutazione altrettanto impegnativo. Le linee guida pubblicate dal Dpcm del 7 settembre avevano nelle scorse settimane cercato di fare chiarezza sui possibili scenari che studenti, docenti e famiglie sarebbero stati chiamati ad affrontare. Nonostante l’inquadramento generale dato, si sono resi necessari ulteriori chiarimenti, in merito soprattutto agli eventuali «attestati di guarigione», come si legge nella circolare, per tornare in classe dopo un’assenza.

Quando richiedere il tampone? I 4 casi

  • «Se la temperatura corporea è superiore a 37,5 o i sintomi sono compatibili con quelli di Covid-19». La circolare elenca la prima situazione che prevede ricorso al tampone nel caso in cui le condizioni descritte si verifichino in classe, durante quindi le attività scolastiche
  • «Se la temperatura corporea è superiore ai 37,5 o i sintomi sono compatibili con quelli di Covid-19» ma a casa. Anche in questo caso si obbliga non solo l’assenza da scuola ma anche il procedimento verso il tampone da laboratorio. Solo ad esito negativo si potrà tornare in classe con certificato alla mano.

Gli altri due casi riguardano le stesse situazioni descritte finora, ma rivolte a docenti e operatori scolastici, sia in attività lavorativa dunque che a casa.

Dopo aver effettuato il tampone come da prescrizione, e in caso di esito negativo, sarà automatico dunque il nullaosta per poter rientrare nell’istituto. Se il test dovesse invece rilevare la presenza della malattia, sarà compito del medico prendere in carico il bambino o il docente e «avviarlo nel corretto percorso diagnostico/terapeutico», come spiega la circolare. Solo dopo la conferma di avvenuta guarigione, ottenuta con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, si potrà rientrare liberamente in classe.

Se si convive con un positivo

Sulla scia dei chiarimenti dei possibili scenari, la circolare fornisce direttive anche su come muoversi in caso di convivenza, da parte dei bambini o degli operatori scolastici, con una persona già positiva a SARS-Cov-2. L’alunno o l’adulto in questione, frequentatore assiduo dell’istituto scolastico, sarà chiamato secondo la circolare a un periodo di quarantena, in quanto considerato nei «contatti stretti» della persona positiva. Non sarà la stessa cosa però per i compagni di classe dello studente o per i contatti stretti dell’operatore scolastico, per cui non verrà previsto nessun tipo di isolamento, previa decisione della Asl territoriale a seconda di casi specifici.

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