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Superbonus, cosa cambia con il Decreto Aiuti Quater: la Cilas, le date e le scadenze da rispettare

21 Novembre 2022 - 09:06 Redazione
Scadenze e importi variano a seconda del tipo di edificio, classificabile in sei fattispecie. Ecco quali

Il Decreto Aiuti Quater del governo Meloni pubblicato in Gazzetta Ufficiale dedica ampio spazio al Superbonus 110%, il sussidio per tutti gli interventi edilizi volti al cosiddetto «efficientamento energetico». E lo fa delineando un intricato puzzle di scadenze e requisiti. L’obiettivo è quello di semplificare il sistema di agevolazioni, intervenendo su una misura che a detta della premier Giorgia Meloni si era rivelata particolarmente esosa per lo Stato. Il risultato che emerge è, per il momento, un lungo elenco di casi differenziati. Come sappiamo, infatti, è stata confermata la riduzione della quota di spesa edile che può essere coperta dall’incentivo. Siamo passati dal 110% al 90% nel 2023. Poi si andrà a scalare: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Ma se queste sono le indicazioni in linea di massima, notiamo che scadenze e modalità variano a seconda di sei grandi sottogruppi: dai condomini alle zone terremotate, passando per case popolari e terzo settore, ecco come muoversi caso per caso.

Condomini

A fare da spartiacque per gli immobili condominiali è la Comunicazione di Inizio Lavori (Cilas). Se quest’ultima è stata presentata prima del 25 novembre, in condomini che in data antecedente (24 novembre) abbiano adottato la delibera sui lavori, le scadenze e gli importi sono i seguenti:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Per chi invece non ha rispettato i primi due requisiti la durata del sussidio completo si riduce di un anno, ma la diminuzione degli importi è più graduale:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Edifici da 2 a 4 unità

Anche qui, a determinare scadenze e importi è la comunicazione della Cilas entro il 25 novembre. Per salvare il 110% nel 2023 è l’unico documento necessario, e inoltre in questo caso non serve la delibera condominiale. Con uno schema che per il resto replica in maniera sostanziale il caso dei condomini, all’unico proprietario o ai comproprietari persone fisiche di un edificio da 2 a 4 unità che abbiano presentato la comunicazione entro quella data, spetterà:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Chi invece non rispetta il requisito di prenotazione avrà:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Abitazioni singole

Le cose iniziano a cambiare per lo scenario delle abitazioni unifamiliari. In questo caso, il dato dirimente risiede nella data del 30 settembre scorso. Importi e scadenze infatti cambiano a secondo di chi, entro quella data, abbia completato il 30% dei lavori presentando una dichiarazione del direttore lavori che attesti il requisito. In questo caso, potranno accedere a:

  • superbonus al 110% per le spese fino al 31 marzo 2023

Al contrario, chi non ha rispettato il requisito del 30 settembre, per le spese effettuate dopo il 30 giugno 2022 potrà godere solo dei bonus minori.

A chi, invece, avvia i lavori dal 1° gennaio 2023 su un’unità di cui sia proprietario o titolare di diritto reale (come l’usufrutto), spetterà:

  • superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che la casa sia abitazione principale e il beneficiario abbia un reddito di riferimento inferiore a 15mila euro

Restano fuori le spese effettuate da comodatari e locatari. L’agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi invece sui conviventi.

Zone terremotate

Un trattamento più morbido è riservato agli edifici che sorgono in aree colpite da eventi sismici, a prescindere dal tipo di immobile in questione. In questo caso infatti il 110% è prolungato, ma a condizioni ben precise. Si prendono infatti a riferimento gli interventi su tutti i tipi di immobili agevolati dalla misura, che appartengano a Comuni colpiti da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sugli edifici danneggiati dal sisma è possibile ottenere:

  • superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione

Se si rinuncia al contributo per la ricostruzione:

  • 110% fino al 31 dicembre 2025 con spesa maggiorata del 50%

Terzo settore

Il decreto tocca anche le agevolazioni dedicate agli enti del Terzo Settore. Con uno schema che replica sostanzialmente quello dei condomini. Ma ad esso aggiunge una terza possibilità, che investe gli enti impegnati in attività legate a prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, nel rispetto di una serie di limiti. Ecco dunque come si configura il Tetris:

  • Bonus al 110% fino a fine 2023
  • 70% nel 2024 e 65% nel 2025

per gli enti del Terzo settore (lett. d-bis, comma 9, art. 119) che al 25 novembre abbiano comunicato la Cilas.

Per gli enti che non rispettano il requisito di prenotazione, invece:

  • 110% fino a fine 2022
  • 90% nel 2023, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025

E infine, per gli enti che beneficiano della spesa maggiorata (art. 119, c. 10-bis):

  • 110% fino a fine 2025

Case popolari

L’ultima fattispecie riguarda le case popolari, per le quali è rimasto invariato il calendario che punta a
fine 2023 con il test sull’avanzamento lavori al prossimo 30 giugno. Per gli interventi eseguiti da istituti
case popolari (comunque denominati), compresi quelli di persone fisiche sulle singole unità nello stesso
edificio, e cooperative edilizie a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci, le date da segnare sul calendario sono dunque le seguenti:

  • superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023 per edifici in cui alla data del 30 giugno 2023 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • scadenza al 30 giugno 2023 per chi non avrà raggiunto il 60%

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