Aumento in bolletta? Illegale. Ecco perché l’intervento dell’Antitrust cambia lo scenario per i consumatori – L’intervista

«Se i gestori hanno già iniziato ad applicare il rialzo, devono restituire l’importo», spiega ai lettori di Open Emmanuela Bertucci, legale di Aduc

2,66 milioni di consumatori si sono visti comunicare dai rispettivi operatori un aumento ingiustificato nelle bollette di gas e luce. Così l’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è intervenuta contro sette aziende fornitrici di elettricità e gas, che in tutto rappresentano circa l’80% del mercato, perché l’aumento attuato viola il decreto aiuti bis del governo Draghi, che aveva bloccato ogni eventuale aumento dei prezzi in bolletta. Non si tratta, però, di tutti i contratti luce e gas, ma di quelli a prezzo fisso. I contratti a prezzo pieno e variabile non sono coinvolti nella vicenda. L’Autorità era già intervenuta in precedenza nei confronti di 4 aziende: Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola. Ora, le società interessate in questa nuova azione dell’Antitrust sono EnelEniHeraA2A, EdisonAcea ed Engie. Cosa questa decisione significa per i consumatori e che cosa potrebbe cambiare Open lo ha chiesto a Emmanuela Bertucci, legale di Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.


Cos’é successo ai consumatori? Può darci un contesto della vicenda?


Il 10 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto aiuti bis del governo Draghi che contiene una norma sulle condizione economiche dei contratti energetici di luce e gas. Questa norma prevede che i gestori non possono modificare i prezzi dei contratti fino al 30 aprile 2023, e che qualora avessero già inviato preavvisi di modifica non sarebbero stati validi. Ma alcune aziende, secondo l’Antitrust, hanno violato la norma. L’Agcom era già partita con un procedimento “pilota” contro 4 aziende e aveva già comunicato che stava aprendo istruttorie contro altre 25 società. Solo che la metà di loro si è messa in regola e l’altra metà no.

Che giustificazione hanno dato all’Antitrust?

La norma in questione prevede che i preavvisi comunicati prima dell’entrata in vigore della stessa sono inefficaci salvo nei casi in cui le modifiche contrattuali siano già state perfezionate. Semplificato: se il prezzo era stato modificato prima di agosto 2022 non si attiva la sospensione. Le compagnie quindi hanno interpretato la norma dicendo che per perfezionamento si intende il momento in cui hanno comunicato le modifiche al consumatore. Ma Antitrust e Arera hanno contestato che in realtà il perfezionamento si ha nel momento in cui la modifica entra in atto.

Nei confronti dei consumatori come hanno aggirato la norma?

In molti modi. In un caso hanno aggirato la norma comunicando agli utenti che il loro contratto era in scadenza e che per il rinnovo era prevista una modifica di prezzo. Ma dato che si tratta, nella maggior parte dei casi, di contratti a tempo indeterminato non sussiste alcuna scadenza del contratto. Un altro modo è stato proporre un nuovo contratto a un prezzo diverse per cause di forza maggiore, come ad esempio le contingenze energetiche dovute alla guerra. Tecnicamente non si tratta di una modifica delle condizioni contrattuali perché si sta proponendo proprio un nuovo contratto, ma secondo Antitrust anche questo è stato un modo per aggirare il decreto aiuti bis. Oltre ad essere in contrasto con esso perché la norma prevede che ogni modifica dei prezzi è illegittima e sospesa. In un altro caso hanno deciso di recedere il contratto per impossibilità sopravvenuta. Ad esempio, se non hanno più energia da fornire, il contratto si può rescindere. Ma questa rescissione non viene fatta con una comunicazione del gestore, deve essere concordata con il cliente o disposta da un giudice (quindi con una causa). In alcuni casi i gestori hanno provveduto alla recessione del contratto, ma violando anche la norma che prevede un preavviso di 6 mesi.

Ora cosa cambia per i consumatori? Avranno i soldi indietro?

Se i gestori hanno già iniziato ad applicare ai consumatori la modifica di prezzo, devono restituire l’importo agli utenti. La modalità concreta con cui avverrà la restituzione non è stata specificata. Quello che cambia è che tutti i gestori energetici che hanno un prezzo fisso non possono modificare o aumentare i prezzi fino ad aprile 2023. Rimane quindi il prezzo pre-crisi energetica. Questo era già previsto nella norma e quindi l’aumento era stato modificato ad agosto, ma l’Antitrust ha appunto sanzionato chi non ha rispettato la norma.

Poniamo che un consumatore sia all’oscuro di tutta questa vicenda. Cosa può fare per capire se è stato vittima di un aumento ingiustificato?

Diciamo che non può esserne oggettivamente all’oscuro perché quando viene proposta una modifica, il consumatore viene contattato per iscritto. Ma nel caso in cui non se ne fosse accorto, il mio consiglio è di vedere intanto se ha un contratto a prezzo fisso e, nel caso, vedere se ha ricevuto delle modifiche e guardare anche le bollette. Se si ritrova con prezzi maggiori allora è stato vittima. In questo caso io consiglio di inviare una pec per chiedere il rimborso. Se questo non dovesse arrivare allora si contatta l’Antitrust sottolineando che nonostante il loro provvedimento, i singoli gestori non sono intervenuti.

E se dovessero ignorare anche l’Antitrust?

Io escluderei che ignorino anche il provvedimento Antitrust. È probabile, però, che si rivolgano al Tar perché non si parla ancora di un provvedimento definitivo. L’Antitrust, però, ha chiarito di aver attuato delle misure cautelari: i gestori devono intanto sospendere la pratica, poi l’istruttoria si concluderà. La partita quindi è tutt’altro che chiusa, ma la norma è chiara.

Foto di copertina: Elaborazione grafica di Vincenzo Monaco

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